Con la Legge di Bilancio 2018 ci sono importanti novità in materia fiscale per quanto riguarda i veicoli usati dalle imprese, i quali si suddividono in tre differenti categorie.
Troviamo i veicoli con una deducibilità limitata, dove è possibile dedurre i costi al 20% rispetto all’ammontare annuo. Riguarda i veicoli usati non soltanto per l’attività lavorativa. Il limite di costo annuo è di 18.075,99 euro.
Ci sono poi i veicoli a deducibilità integrale. Cioè sono completamente deducibili le spese relative ai messi usati unicamente per l’attività. L’IVA viene detratta al 100%. Mentre per quanto riguarda i veicoli concessi ai dipendenti ad uso promiscuo, ci sono spese deducibili fino al 70% e il 40% d’IVA. La detraibilità dell’IVA viene decisa dall’articolo 19 bis1 del DPR 633/72.
Ci sono poi alcuni aspetti che interessano in modo particolare. Gli agenti di commercio e i professionisti. Gli agenti di commercio deducono l’80% delle spese, per un tetto massimo di 25.822,84, nonostante rientrano nella categoria dei veicoli con una deducibilità limitata. I professionisti invece, rientrano nella categoria delle imprese, ma vale solo per un veicolo.
Se fino a oggi l’imprenditore che usava la scheda carburante per fare rifornimento al proprio veicolo, dal 1° luglio 2018 non potrà più farlo. E’ stato introdotto il comma 1 bis dell’articolo 164, che permette invece di dedurre le spese carburante per autotrazione, quando viene pagato attraverso le carte di credito o di debito, oppure con un metodo di pagamento che è ritenuto idoneo dall’Agenzia delle Entrate.
Chi possiede un’automobile aziendale quindi può ridurre un po’ i costi. Quelli che consentono una deducibilità integrali sono i mezzi che possono essere utilizzati unicamente per il lavoro e non anche per altri scopi, i quali invece come abbiamo visto sottostanno a una deducibilità integrale.
Fonte: https://quifinanza.it/fisco-tasse/detrazione-iva-e-deducibilita-dei-costi-auto-2018/175870/