Un acquisto di un immobile, qualunque sia la sua destinazione d’uso, comporta il pagamento di alcune imposte. Nel 2014 venne introdotta l’imposta unica comunale (IUC), la quale si basa sul possesso dell’immobile e l’erogazione dei servizi comunali.
Successivamente all’interno dell’imposta sono state comprese l’IMU (Imposta municipale propria), pagata dal possessore dell’immobile, la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (Tassa sui rifiuti), che serve a finanziare i costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Nel 2012, l’imposta municipale propria ha sostituito la vecchia ICI (Imposta comunale sugli immobili). L’IMU si applica sull’immobile, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli. Naturalmente, a pagare l’imposta è il possessore. Dal 2014 l’IMU sulla prima casa, che veniva prima pagata, è stata abolita.
Entrata in vigore nel 2014, il tributo per i servizi indivisibili si applica sugli immobili posseduti. Alla stregua dell’IMU, la TASI non viene applicata sulla prima casa. L’imposta deve essere pagata dal proprietario di un immobile e, nel caso sia occupato da un soggetto diverso, anche dall’occupante. Nel caso di questa fattispecie, l’occupante sarà tenuto a pagare l’imposta in una misura compresa tra il 10 e il 30%, mentre la parte rimanente ricade sul titolare dell’immobile.
Così come la TASI, la tassa sui rifiuti è entrata in vigore a partire dal 2014. La tassa viene pagata da chi è possessore di locali o aree all’aperto che producono rifiuti urbani. Sono tenuti a pagare la TARI il proprietario che risiede all’interno di un immobile o l’inquilino che lo occupa legalmente e che ha firmato il contratto di affitto non temporaneo di durata superiore ai 6 mesi e colui che gestisce servizi all’interno di aree commerciali e nei locali in multiproprietà.