Fatturazione elettronica, attenzione alle nuove scadenze del 2021: di seguito tutti i periodi di riferimento da tenere in considerazione per evitare segnalazioni e sanzioni.
Si registrano importanti novità per questo nuovo 2021 per quanto riguarda le fatture elettroniche. Con l’approvazione del decreto dello scorso 4 dicembre, infatti, sono state introdotte diverse modifiche con tanto di modifica dei termini relativo al versamento. Va ricordato innanzitutto che l’imposta di bollo, così come per le fatture cartacee, è prevista ogni volta che l’importo sia escluso o fuori campo Iva per un valore superiore ai 77.47 euro totali.
Fatturazione elettronica: le scadenze del 2021
A quel punto il pagamento relativo ai documenti emessi e utilizzati durante l’anno deve avvenire in un unico pagamento rientrane nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per quanto riguarda invece i pagamenti delle fatture emesse nel primo terzo e quarto triste dell’anno solare, il termine ultimo da tenere in considerazione è l’ultimo giorno del mese successivo relativo alla chiusura del trimestre. Le imposte relativo alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre è invece da effettuare entro l’ultimo giorno del terzo mese relativo alla chiusura del trimestre.
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Tuttavia attenzione: nel caso in cui il valore dell’imposta di bollo di fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non superi la cifra di 250 euro, il soggetto in questione eseguire il pagamento anche entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno in questione. Nel caso invece di fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, se non supera sempre lo stesso importo di 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.
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In caso di omissioni, ritardo o somma insufficiente relativa all’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla comunicazione con tanto di sanzione che corrisponde “al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”. Le multe saranno ridotte a un terzo per i versamenti avvenuti in ritardo ma comunque entro 90 giorni dall’ulteriore scadenza.