Con la Legge di Bilancio arriva la penalità al 90% per la mancata memorizzazione degli scontrini elettronici. Il documento commerciale dovrà essere rilasciato anche per i corrispettivi non ancora riscossi.
La circolare della Guardia di Finanza n. 2017/2021 datata 5 gennaio 2021 presenta due elementi principali. Il primo è la definizione del quadro sanzionatorio per i corrispettivi telematici come revisionato e rimodulato dalla Legge di Bilancio 2021, il secondo l’aggiornamento del fac-simile di processo verbale di constatazione.
Il Comando Generale, inoltre, ha illustrato gli effetti sulla individuazione del momento di effettuazione dell’operazione a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da parte dell’acquirente, con differente processo in caso di vendita di beni o di servizi.
Oltre a questo, ha ricordato come dal 1° gennaio 2021 sia entrato in vigore l’obbligo di scontrini elettronici e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per tutti i commercianti al dettaglio e gli esercenti di attività assimilate. Tale discorso vale a prescindere dal volume d’affari che si è avuto nel corso del 2018.
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Si incorrerà in sanzioni nel caso in cui sia riscontrata una mancata o non celere memorizzazione o trasmissione, o una memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o falsi. La multa per ciascuna operazione sarà pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.
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Quella che sarà applicata è un’unica sanzione a fronte di violazioni risalenti ai diversi momenti – memorizzazione e trasmissione – della certificazione. È il caso dell’omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero, mancante dell’ammontare che riguarda l’operazione non memorizzata.
La stessa multe sarà applicata anche nel momento in cui ci dovesse essere un mancato o anomalo funzionamento di Rt e Server-Rt. La sanzione è subordinata alla non annotazione del corrispettivo nel registro di emergenza.