L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’imposta sostitutiva sugli interessi dei Buoni fruttiferi postali.
Attraverso l’interpello n. 109 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni molto importanti per quanto concerne l’imposta sostitutiva sugli interessi dei Buoni fruttiferi postali.
Il caso in esame riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte di Poste Italiane sugli interessi dei Buoni dei titolari non residenti in Italia. Il regime di esenzione è possibile soltanto in alcuni casi. In particolare, se si è in possesso di Buoni emessi quando ancora residenti in Italia e attualmente si sia residenti in un Paese white list.
Un altro requisito richiesto è la sussistenza della residenza. Questo vale a dire che la residenza non deve essere cambiata e deve restare costante per tutto il periodo in cui sii è titolari dei Buoni fruttiferi.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti sulla disciplina fiscale degli interessi su questi prodotti finanziari, percepiti da un titolare non residente in Italia. Nel caso di specie, il soggetto è residente nel Regno Unito.
La podestà impositiva che vige tra Italia e Regno Unito è legata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni – Legge n. 329 del 5 novembre 1990.
Per beneficiare del regime di esenzione, Poste Italiane prende l’attestazione rilasciata direttamente dalle autorità fiscali del Paese in cui il cittadino, titolare dei Buoni, ha la residenza.
La norma prevede che gli interessi derivanti da questi prodotti finanziari siano soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, secondo il D. lgs n. 239/1996.
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Per disciplinare le modalità applicative dell’imposta sostitutiva sui Buoni postali si seguono le indicazioni del Decreto interministeriale n. 511 del 23 dicembre 1998.