Bollette, Iva del 10% per la fornitura di energia elettrica

Con la risposta all’interpello n. 142 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi si può usufruire dello sconto dell’Iva sulle bollette.

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota ridotta al 10% sulle bollette si applica alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni del condominio. I chiarimenti in materia sono giunti con la risposta all’interpello n. 142 pubblicata il 3 marzo 2021.

L’Iva del 10% sulle bollette dell’energia elettrica si applica anche nel caso in cui il condominio abbia al suo interno alcune unità a uso commerciale. L’unica condizione è che queste ultime siano autonome – anche dal punto di vista energetico – e non connesse alle zone comuni dell’edificio.

La riduzione dell’Iva, quindi, come riportato all’articolo 103, tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si può applicare alle forniture di energia delle parti comuni dei condomini formati da sole unità immobiliari residenziali o abitazioni private. La finalità dell’impiego dell’energia elettrica deve essere domestica.

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Bollette, Iva ridotta per la fornitura elettrica

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Per poter usufruire della riduzione sono necessari dei criteri oggettivi che permettano di determinare il consumo di energia per uso domestico. L’Iva del 10 per cento, infatti, non può essere sfruttata nella situazione di soluzioni tecniche che utilizzino criteri di ripartizione presuntivi.

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L’Iva ridotta sulle bollette condominiali si può ottenere soltanto in contesti residenziali o in abitazioni private che usano l’energia elettrica solo ad uso domestico – nel caso in cui vi siano unità commerciali sarà opportuno specificare i quantitativi di energia utilizzata per usi domestici e non.

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