Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti per quanto riguarda l’agevolazione dell’Iva per le bollette elettriche.
La risposta n. 142 del 3 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti fondamentali per i cittadini che hanno intenzione di usufruire dell’agevolazione dell’Iva per le bollette elettriche.
L’applicazione dell’Iva al 10%, infatti, non può essere richiesta da chiunque. A poterne usufruire sono i condomini per le aree comuni dello stabile che deve avere come unico scopo quello residenziale.
Nello specifico l’interpello presentato, chiedeva delucidazioni sulla possibilità di utilizzare l’agevolazione nel caso di un condominio residenziale con unità immobiliari a uso residenziale e altre a uso commerciale.
La richiesta specifica riguardava la tipologia di Iva da applicare alle parti comuni di un condominio esclusivamente residenziale in cui fossero presenti le unità sopraindicate. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’Iva agevolata può essere applicata anche a quelle parti di condominio in cui vi siano unità a uso commerciale purché siano autonome. Questo significa che non dovranno essere collegate a parti comuni del condominio.
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Bollette, in quali casi può essere richiesta l’Iva ridotta
Secondo quanto sancito dall’art. 103, tab. A III, del D.P.R. n. 633/1972, l’Iva ridotta può essere applicata solo in alcuni casi specifici. In primo luogo, ne possono usufruire i condomini formati da sole unità immobiliari di tipo residenziale o da abitazioni private. L’uso dell’energia elettrica dovrà avere come unico scopo quello domestico.
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Dalla risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate emerge che ne possono fare richiesta anche i palazzi con attività commerciali, purché risultino completamente autonome per accessi, utenze e servizi.
Per questo motivo, se le unità commerciali del condominio risultano autonome anche dal punto di vista energetico, non vi è alcun impedimento per richiedere l’agevolazione dell’Iva. L’immobile, infatti, sarà classificato come residenziale.