Il TAR ha deliberato su un ricorso effettuato dall’antitrust circa la procrastinazione di alcune concessioni balneari al 2033.
Il diritto amministrativo è una materia complessa e controversa. A maggior ragione quando sono in ballo interessi privati in opposizione ad interessi pubblici. È quanto accade per le concessioni di sfruttamento dei beni naturali e marittimi a finalità turistiche e ricreative. Si ricorda che le spiagge ed i beni culturali naturali sono di proprietà pubblica; l’occupazione da parte di privati si intende in termini di concessioni, non di proprietà.
Il Comune di Piombino recentemente ha esteso le concessioni in vigore per gli stabilimenti balneari al 2033. L’Antitrust, appellandosi al diritto della Comunità europea, ha formulato un ricorso al TAR per annullare tale proroga.
Le spiagge sono una risorsa scarsa, in buona parte occupate dagli stabilimenti balneari. La concessione dell’utilizzo del territorio prorogata al 2033 avrebbe impedito a nuovi imprenditori di entrare in questa fetta di mercato, violando le leggi comunitarie sull’Antitrust.
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La decisione del TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale si è espresso con fermezza contro la delibera comunale del comune di Piombino. La sentenza dichiara non giustificata la preferenza per i concessionari uscenti, cioè per coloro che detengono già la concessione, in quanto l’Istituto del diritto di Insistenza (attraverso il quale le concessioni si rinnovavano automaticamente) è stato abolito.
Secondo il TAR allo scopo di garantire la libera concorrenza in linea con le attuali leggi di mercato le concessioni avverranno tramite un apposito bando di gara. Il vincitore sarà chi offrirà “maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico”.
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Il bando di gara, come di consueto, deve avvenire con le garanzie di trasparenza, imparzialità e pubblicità, i tre cardini del diritto amministrativo.