L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento di rettifica al DL Sostegni. I contributi a fondo perduto anche per le nuove P.IVA.
Il Decreto Sostegni ha introdotto nuovamente i contributi a fondo perduto per le partite IVA che dimostrino una perdita del fatturato superiore al 30% tra il 2019 ed il 2020. E le neo-Partite IVA? Ovviamente se il primo anno di fatturato risale al 2019 è difficile pensare che si possa registrare un decremento del 30%.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato lo scorso 29 marzo ha spiegato meglio la situazione, definendo le fasce di contributi calcolati in base alla perdita percentuale di fatturato. Il tetto del 30% minimo di perdita non è richiesto per le Partite IVA aperte dal 1° gennaio 2019.
Per fare un esempio, per le nuove Partite IVA, anche se il decremento tra i due anni di riferimento corrisponde al 12%, si emetteranno dei comunque dei contributi, calcolati progressivamente in base alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Sono escluse dalle fasce di contribuzione le attività aperte dopo il 23 marzo 2021 e quelle che risultano cessate alla stessa data.
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Le fasce percentuali che, si ricorda, sono valide per l’accesso al contributo a fondo perduto sono le partite IVA che hanno subito una perdita del 30% secondo il fatturato medio mensile, o quelle aperte dal 1° gennaio 2019.
L’ammontare del contributo è stabilito applicando una percentuale alla differenza tra la media mensile di fatturato del 2019 e del 2020. Le percentuali sono così ripartite:
– 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000
– 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000
– 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000
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La richiesta andrà inviata tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.