Spese mediche, massima attenzione alle direttive dell’Agenzia delle Entrate: solo in un modo è possibile usufruire della detraibilità
Non mancano le novità per il 2021 in merito alla campagna dichiarativa, soprattutto per quelle che sono le spese sanitarie e la detrazione prevista del 19% ai fini IRPEF. Solo in un caso si può arrivare all’ottenimento della detraibilità per le prestazioni sostenute. Questa possibilità è prevista dalla legge di Bilancio 2020 (160 del 27 dicembre 2019), applicata anche per l’annualità 2021.
Andando nello specifico si parla di detrazione del 19% ai fini IRPEF solo in caso di pagamenti tracciabili e non in contanti. Fattispecie che ha creato non poche polemiche soprattutto per le persone anziane che hanno spesso delle difficoltà ad eseguire operazioni con strumenti che escludono l’utilizzo dei contanti.
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Dopo il pagamento si dovranno consegnare al commercialista o ad un CAF la fattura o la ricevuta che ne attesti il pagamento. Ovviamente ci sono delle eccezioni che derogano quest’obbligo. Scopriamo di quali si tratta e quali i casi previsti per l’utilizzo del contante.
Spese mediche: le eccezioni previste al pagamento tracciabile
Per spese mediche si intendono visite specialistiche, esami ed altre tipologie di prestazioni sanitarie a pagamento. Per poter detrarre il 19% ai fini IRPEF si dovranno effettuare questi pagamenti con strumenti tracciabili. Ma quali le eccezioni previste? In primo luogo parliamo di acquisto di medicinali, ma anche di dispositivi medici o prestazioni presso strutture pubbliche e private che siano accreditate al Servizio Nazionale Sanitario.
Nello specifico per poter beneficiare della detrazione si dovranno effettuare i pagamenti con carte di credito assegni o bancomat. Ma cosa accade se la prestazione viene effettuata con una carta di un familiare o da un coniuge? In questi casi l’Agenzia delle Entrate è apparsa abbastanza permissiva, concedendo la detrazione a patto che la persona sia intestataria della prestazione in oggetto (per esempio una visita specialistica).
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Quindi, pur non parlando di intestatario dello strumento di pagamento, in questi casi la prestazione viene riconosciuta in merito alla detrazione del 19% ai fini IRPEF.