Con un comunicato stampa congiunto il Garante della Privacy e il Garante per la Privazione della Libertà chiedono che si garantisca una maggiore riservatezza nei colloqui che avvengono tra i detenuti, a seguito di segnalazioni di videotelefonate e colloqui via Skype nei quali non ci sarebbe stata una condizione minima di riservatezza.
Recependo diverse segnalazioni che parlano gli episodi di videotelefonate e colloquio avvenuto in via Skype da parte di persone detenute che si sarebbero svolti senza i requisiti minimi di riservatezza, il Garante della Privacy e il Garante per la Privazione delle Libertà hanno affidato a un comunicato stampa congiunto la raccomandazione a migliorare la riservatezza nei colloqui dei detenuti.
Leggi anche: Cultura Crea, contributi a fondo perduto per le imprese del Mezzogiorno
Nel comunicato stampa congiunto, il Garante della Privacy e il Garante per la Privazione della Libertà fanno notare di aver ricevuto diverse segnalazioni per episodi in cui colloqui avvenuti in videochiamata o via Skype da parte di persone detenute non si sono svolti con le necessarie condizioni minime di riservatezza e, in particolare, sarebbe stato violato il divieto di controllo uditivo da parte del personale di custodia.
Di conseguenza, nel comunicato stampa vengono richiamati le Direzioni degli istituti penitenziari e gli operatori a rispettare “alcune essenziali garanzie per la tutela della riservatezza delle persone detenute che accedono a tale modalità di comunicazione o colloquio“. Viene poi raccomandato di far sì che le postazioni tramite cui le persone detenute si collegano siano organizzate in maniera tale da consentire che il personale di controllo possa effettuare le opportune verifiche da lontano e di avvicinarsi soltanto per identificare l’interlocutore ma senza ascoltare ciò che la persona detenuta e il suo eventuale interlocutore si dicono.
A tal proposito, nel comunicato stampa congiunto si raccomanda anche di espletare le operazioni di accertamento dell’identità dell’interlocutore ad inizio e a fine conversazione “con il tempestivo abbandono dell’ ambiente di comunicazione per garantire la riservatezza della conversazione“.