Intelligenza artificiale, c’è la bozza del nuovo Regolamento Europeo

È appena uscita la bozza ufficiale del nuovo Regolamento Europeo riguardo l’intelligenza artificiale: si tratta di una evoluzione del GDPR. Il nuovo regolamento prende atto dell’accelerazione tecnologica portata anche dalla pandemia.

Intelligenza artificiale, c'è la bozza del nuovo Regolamento Europeo
Intelligenza artificiale, c’è la bozza del nuovo Regolamento Europeo (foto: pixabay)

Gli avanzamenti nel campo tecnologico, in particolar modo quelli relativi all’intelligenza artificiale, hanno portato alla realizzazione di una bozza ufficiale per un nuovo Regolamento Europeo proprio su questo tema. Il regolamento introdurrà alcune novità rispetto al GDPR, al momento in vigore per la protezione della privacy dei cittadini europei.

Nel confronto tra il GDPR e il Regolamento Europeo, che tecnicamente si chiama “regolamento golamento sull’approccio europeo per l’intelligenza artificiale“, restano alcuni punti di contatto ma cambiano altri elementi abbastanza importanti.

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Nuovo Regolamento Europeo per l’intelligenza artificiale: cosa cambia?

Intelligenza artificiale, c'è la bozza del nuovo Regolamento Europeo
Intelligenza artificiale, c’è la bozza del nuovo Regolamento Europeo (foto: pixabay)

Il primo punto tra le considerazioni che vengono fatte nell’introduzione del nuovo regolamento, c’è la necessità di una nuova normativa perché “l’uso dell’intelligenza artificiale può fornire vantaggi competitivi chiave alle aziende e supportare il raggiungimento di risultati socialmente e ambientalmente vantaggiosi“, ma di contro, possono esserci anche diversi svantaggi soprattutto se l’utilizzo che ne viene fatto si trasforma in un abuso.

Tra i valori fondamentali tutelati dall’Unione Europea ci sono appunto i diritti e gli interessi degli individui, dunque è fondamentale trovare una normativa e sviluppare un quadro giuridico che crei “un approccio europeo in materia di intelligenza artificiale per promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale che soddisfino un elevato livello ivello di protezione degli interessi pubblici“.

Scopo dell’Unione Europea, quindi, non è bloccare lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale ma creare un quadro normativo in cui queste possono essere utilizzate in maniera efficace ed efficiente ma, allo stesso tempo, salvaguardare i diritti fondamentali di ogni cittadino, tra questi chiaramente c’è il diritto alla privacy.

Sono quindi vietate, all’articolo 5 della bozza del regolamento europeo, alcune pratiche considerate scorrette e illegali. Tra queste ci sono la vendita o l’utilizzo dei sistemi artificiali che siamo in grado di distorcere il comportamento di una persona arrecandogli un danno; strumenti che possano sfruttare in qualche modo una caratteristica vulnerabile di un determinato gruppo di persone, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per dare “un punteggio sociale” ai cittadini e che si traducono in trattamenti pregiudizievoli o sfavorevoli.

Interessante è poi il capitolo che riguarda il riconoscimento facciale in tempo reale. Ricordando come si era espresso il Garante per la protezione dei dati personali e la privacy italiano nei confronti di Sari Real Time, la normativa europea introduce delle eccezioni nelle quali è possibile utilizzare il riconoscimento facciale in tempo reale, proprio quello che il sistema Sari Real Time dovrebbe fare.

Risulta quindi consentito “a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per la persecuzione di una serie di obiettivi di sicurezza pubblica e prevenzione della criminalità“.

Il regolamento elenca gli ambiti e i motivi in cui è possibile applicare la sorveglianza in tempo reale: ricerca mirata di specifiche potenziali vittime di azioni criminose, compresi i bambini scomparsi; prevenzione di minaccia specifica, ovvero attentato terroristico; individuazione, localizzazione, identificazione di autore o sospettato di un reato che rientri nell’articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e che sia punibile nello Stato membro interessato da una pena detentiva o da una misura di sicurezza per un periodo massimo di almeno tre anni, come stabilito dal diritto di tale Stato membro.

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Questi casi sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte di un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente.

Potrebbe a questo pinto aprirsi una porta per l’implementazione di Sari Real Time, come sperato dal Ministero degli Interni che ha richiesto al Garante italiano per la privacy un parere sull’utilizzo di questa tecnologia di intelligenza artificiale.

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