Dal sito del Garante della Privacy apprendiamo di un ammonimento che l’autorità ha inviato ad una società colpevole di non aver rispettato il diritto ad opporsi a tecniche di direct marketing di due persone.
Il direct marketing deve fermarsi quando l’utente esprime opposizione. Questa in sostanza la motivazione dell’ammonimento che il Garante della Privacy ha inviato ad una società colpevole di non aver smesso di inviare email di marketing a due persone, nonostante queste avessero più volte espresso la volontà di non ricevere più tali comunicazioni.
Iscriversi ad una newsletter è diventato più facile di quello che sembra: in Rete moltissimi portali e siti invitano ad iscriversi a newsletter per ricevere comunicazioni oppure per ricevere contenuti gratuiti. L’utente, però, ha sempre il diritto di richiedere che le comunicazioni di marketing cessino se le ritiene inopportune o non utili.
E secondo l’ammonimento inviato dal Garante della Privacy, questo diritto non può essere violato. La storia riguarda una società che si è vista comminare una multa di €30.000 per non aver interrotto le comunicazioni di direct marketing agli indirizzi email di 2 utenti che avevano invece più volte espresso la volontà di non ricevere più tali comunicazioni.
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Garante della Privacy, direct marketing e email
Il Garante della Privacy, comminando una sanzione da €30.000 alla società colpevole con un ammonimento formale, ha ribadito nuovamente che gli utenti hanno il diritto “di opporsi all’uso dei dati a fini di direct marketing e che i meccanismi di ricezione delle loro istanze devono essere efficienti e presidiati“, come leggiamo sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali riguardo questa vicenda specifica.
In particolare, questi sono i fatti. Due utenti si sono ritrovati a ricevere messaggi di direct marketing da una società. Diverse volte hanno cercato di richiedere la cessazione dell’invio di tali comunicazioni. I due utenti si sono avvalsi dei sistemi presenti nel fondo della stessa email.
Uno dei due utenti ha anche inviato un messaggio via PEC ma nessuna comunicazione alla società ha sortito l’effetto desiderato e per questo motivo i due utenti si sono rivolti al Garante della Privacy per richiedere alla società di cessare questo tipo di marketing. La società si è difesa adducendo motivazioni tecniche e sostenendo che “gli utenti avrebbero dovuto esercitare i loro diritti avvalendosi del modulo presente al link contattaci come indicato nell’informativa privacy pubblicata nel sito web“.
Il Garante ha però giudicato insufficiente le giustificazioni della società anche perché, dopo aver esaminato attentamente le email che i due utenti ricevevano, appariva chiaro che non ci fosse modo di sapere quale fosse il sistema per richiedere la fine delle comunicazioni di marketing. Per questo motivo, il Garante ha “ritenuto che l’assenza di indicazioni chiare, all’interno delle stesse email promozionali, sulle modalità per contattare la società, insieme alla mancanza di adeguate misure tecniche organizzative, che avrebbero dovuto consentire il funzionamento del tasto unsubscribe e il corretto monitoraggio della casella di posta PEC, hanno reso impossibile ai reclamanti di esercitare i propri diritti, comportando l’invio di comunicazioni promozionali anche in presenza di una espressa opposizione“.
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E per questo motivo, da tale inadempienza della società e l’inadeguatezza delle motivazioni addotte il Garante ha comminato la sanzione da €30.000 vietando in più il trattamento dei dati senza consenso.