L’Agenzia delle Entrate ha reso note nuove disposizioni per quanto riguarda l’esenzione Naspi. Ecco chi può fare domanda per chiedere lo sconto sulle tasse
L’Agenzia delle Entrate, e nello specifico la Direzione Centrale, ha spiegato attraverso un apposito provvedimento quando la Naspi può essere considerata esentasse.
Il provvedimento n. 155130/E/2021, ha infatti chiarito i criteri e le modalità atte a consentire l’esenzione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), quando questa è anticipata in un’unica soluzione e “destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio”.
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Esenzione Naspi, ecco chi può fare domanda
Come stabilito dalla legge, il lavoratore disoccupato può richiedere la Naspi anche come liquidazione anticipata, in un’unica soluzione.
Fatta questa premessa, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con il provvedimento n. 155130/E/2021, che la Naspi non è imponibile ai fini Irpef e i criteri e le modalità di attuazione, in questi casi specifici, sono gli stessi stabiliti dell’articolo 1, comma 12, dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (art. 1 comma 12).
Inoltre, in qualità di sostituto d’imposta, l’istituto provvederà a certificare l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.
Come afferma l’Agenzia delle Entrate, quindi, possono richiedere l’esenzione Naspi i lavoratori intenzionati a ricevere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell’importo complessivo spettante, non ancora erogato o a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
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I lavoratori interessati devono inviare apposita domanda entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione. Domanda e allegati dovranno essere inviati alla “Direzione Centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali”.