La portabilità del conto corrente permette a un correntista di cambiare banca senza che gli vengano applicate spese extra
La portabilità del conto corrente è stata istituita nel 2015, con la legge numero 33/201 e permette agevolmente ai correntisti di trasferire il proprio conto corrente da un istituto bancario ad un altro. Stando alla normativa vigente nessuna banca può rifiutarsi di effettuare la portabilità e non può addebitare spese extra per questa procedura.
Cambiare istituto bancario può essere frutto di una decisione volta a risparmiare: le condizioni contrattuali dei diversi istituti bancari sono infatti diverse. Più di qualcuna mette a disposizione conti correnti senza canone, oppure prevede delle offerte speciali per chi apre conti correnti e sfrutta i canali digitali. Se la vostra banca risulta per voi troppo onerosa potete quindi decidere di passare a un altro istituto bancario. Il passaggio può essere fatto chiedendo la portabilità.
Nella pratica, la portabilità del conto corrente non è altro che il trasferimento da un vecchio conto ad un nuovo conto che aprirete nella banca di vostra scelta. Sul nuovo conto, che ovviamente avrà un IBAN diverso, sarà possibile trasferire il saldo e tutti i servizi, per esempio la domiciliazione delle bollette delle utenze domestiche.
La portabilità, è bene chiarire, non comporta in automatico la chiusura del conto corrente nell’istituto bancario precedente. La chiusura dovrà essere fatta a seguito di una richiesta apposita da parte del correntista.
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C’è poi una tempistica precisa per gli istituti bancari: 12 giorni lavorativi. Nel caso in cui la portabilità non avvenga entro 12 giorni lavorativi la legge prevede che il correntista riceva un indennizzo pari a circa 40 euro per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito.