Molti lavoratori italiani che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto e poi dovuto restituire si chiedono se andranno contro a sanzioni
Sono molti i lavoratori italiani che hanno ricevuto dallo Stato i contributi a fondo perduto per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
In relazione a ciò, in molti si sono chiesti se, in caso di fondi indebitamente percepiti, dovranno restituire i soldi con interessi o con eventuali sanzioni.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 617 del 20 settembre 2021, ha fornito utili chiarimenti alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, indebitamente percepito.
Questo caso vale quando il contribuente ha prima percepito il contributo a fondo perduto e poi, in seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/2021, si è accorto di non averne diritto e spontaneamente intende restituirlo.
Colui che ha quindi percepito indebitamente il contributo chiede all’Agenzia delle Entrate se, oltre agli interessi, siano dovute anche sanzioni. Ovviamente l’istante punta l’attenzione sul fatto di aver percepito il contributo a fondo perduto e di aver preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2021.
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Con la circolare n.25/E del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Questo significa che l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che, in applicazione del citato articolo 10 dello statuto del contribuente, l’istante possa tempestivamente restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.