Le mance in contanti elargite per compensare i lavoratori dipendenti dai propri clienti saranno sottoposte a tassazione
Le mance ricevute in contanti dai lavoratori saranno sottoposti a tassazione da parte del Fisco. A deciderlo una sentenza della Cassazione.
L’ordinanza, che di fatto considera le mance ricevute in contanti come reddito da lavoro dipendente, ha generato molto clamore ed è stata emanata a seguito di un ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate.
L’ordinanza in questione è la numero 26510 del 30 settembre 2021 e, come detto, deriva da un ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate contro un lavoratore dipendente, il capo ricevimento di un hotel, che durante l’anno era riuscito ad incassare 77.321,00 euro di mance, successivamente depositati presso un istituto bancario.
Data la circostanza il Fisco aveva inviato un avviso di accertamento per sottoporre a tassazione la cifra considerata come reddito di lavoro non dichiarato. Il lavoratore si era prima rivolto alla Commissione tributaria provinciale, che aveva respinto il ricorso, e poi alla Commissione tributaria regionale, che aveva invece ritenuto non tassabili le somme percepite a titolo di mance.
Da qui il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Entrate, che deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 51, commi 1 e 2, Tuir. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco dal momento che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Inoltre sono considerati redditi da lavoro dipendenti “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
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La Cassazione ha condiviso quanto affermato dal Fisco: l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la completa imponibilità di quanto ricevuto dal suddetto dipendente, “salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste”. Il lavoratore dipendente sarà probabilmente condannato al pagamento dell’Irpeg.