Con una sentenza della Cassazione è stato ribadito il concetto che anche la mancia, per esempio quella data a un cameriere, rientra tra le forme di reddito da lavoro dipendente e come tale va tassate.
Anche le mance devono essere sottoposte a tassazione. Questo è stato stabilito da una sentenza della Cassazione a seguito di un ricorso presentato contro Agenzia delle Entrate.
La storia ha come protagonista un capo ricevimento di un lussuoso albergo della Costa Smeralda reo, secondo l’Agenzia delle Entrate e ora anche secondo la Cassazione, di aver evaso la tassazione per circa 84mila euro di mance.
Al centro di questa vicenda giudiziaria c’è un capo ricevimento assunto da un albergo a 5 stelle in Costa Smeralda che al termine di un anno di servizio ha versato in banca 84mila euro, frutto delle mance generose degli ospiti dell’albergo. L’Agenzia delle Entrate aveva poi rintracciato in questi 84mila euro di mance reddito che però non era stato adeguatamente tassato e aveva quindi accusato il cameriere di evasione fiscale.
Il cameriere si era quindi rivolto alla Corte di Cassazione dichiarando ai giudici che le mance non facevano parte del reddito da lavoro dipendente che egli percepiva. La Cassazione, però, ha dato ragione proprio all’Agenzia delle Entrate che aveva accusato il cameriere di evasione. La motivazione è da rintracciare nell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi in cui viene chiarita l’idea di reddito da lavoro dipendente che non è più soltanto quello che viene percepito dal datore di lavoro ma qualunque somma percepita nel periodo di imposta comprese quelle somme e quei valori che in relazione al rapporto di lavoro vengono elargite.
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In questa definizione rientrano quindi anche le mance che gli ospiti dell’hotel davano al cameriere di propria spontanea volontà.