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Imu, a chi tocca il pagamento in caso di divorzio?

L’IMU, l’imposta sugli immobili, è forse uno dei tributi meno amati e probabilmente lo diventa ancora meno in caso ci sia un immobile al centro di un divorzio. La Cassazione ha fatto chiarezza sul pagamento

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Quando si parla di tasse da pagare ce n’è una che gli italiani non amano proprio: l’IMU. Nel caso in cui tra una moglie e un marito divorziati ci sia anche il pagamento di questo tributo la situazione si complica.

Il chiarimento viene da una sentenza della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, in cui si ribadisce il principio fondamentale che ha guidato il pagamento dell’ICI divenuto poi IMU anche nel caso in cui ci siano beghe tra i coniugi divorziati: il pagamento dell’IMU è dovuto da parte del proprietario dell’immobile e non dal possessore.

IMU, a pagare è il proprietario

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La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17412 del 17.6.2021 ha ribadito che deve pagare l’IMU il coniuge assegnatario della casa coniugale. Infatti nel momento in cui il giudice si esprime riguardo la separazione o il divorzio, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale ha il diritto di abitarvi anche se può esistere il diritto di proprietà di altri sullo stesso immobile.

Nella pratica, data la natura dell’imposta, per quello che riguarda l’abitazione principale il coniuge assegnatario non ha l’obbligo di pagare l’IMU in quanto risulta quella la sua casa principale. Di contro neanche il coniuge non assegnatario ha il dovere di pagare l’IMU in quanto ne rimane “nudo proprietario”.

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Questo il pronunciamento della Corte di Cassazione: “il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo“.

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Il medesimo principio vale anche per le altre eventuali proprietà: il coniuge che si vede assegnare la proprietà dell’immobile che non è l’abitazione principale è quindi tenuto a versare l’IMU su quegli immobili.

Pubblicato da
Valeria Poropat