Una sentenza della Cassazione riguardo alcune voci presenti nelle bollette rischia di far tremare i fornitori di energia elettrica e del sistema idrico.
Nelle bollette alcune voci sono state ritenute illegittime da una sentenza della Cassazione, la vittoria di un cittadino può ora salvaguardare tutti da alcune pratiche scorrette.
Nello specifico si parla della possibilità di inserire nelle bollette le cosiddette “partite pregresse” cioè i conguagli che l’Autorità per l’energia elettrica gas e sistema idrico, quella che ora si chiama ARERA, ha autorizzato nel 2013 a chiedere agli utenti. Questi conguagli, stando a quanto inserito nella delibera, sarebbero spettanti ai gestori ma nella pratica sarebbero un adeguamento tariffario retroattivo e quindi inapplicabile.
Bollette, le partite pregresse sono illegittime
La Corte di Cassazione ha dato ragione ad un utente che non voleva pagare l’addebito extra relativo proprio a questo adeguamento retroattivo giudicando illegittima la richiesta, dato che il conguaglio è stato interpretato dal giudice di pace come una rimodulazione retroattiva che non è ammessa da nessuna normativa.
La decisione del giudice di pace che ha ritenuto inammissibile la richiesta da parte del fornitore dei servizi idrici nel caso specifico è stata poi ribadita anche dagli altri gradi di giudizio cui il fornitore dei servizi idrici si era rivolto dopo la prima sentenza a favore dell’utente.
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E non si tratta soltanto di una vittoria del singolo utente ma ribadisce il principio che non possono esserci richieste retroattive di adeguamento tariffario e quindi se in una bolletta si ritrovassero le voci “partite pregresse” come adeguamento tariffario queste sono da considerarsi illegittime.
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Con il periodo che stiamo vivendo e in particolare con le fluttuazioni nelle tariffe dei servizi è facile immaginare che moltissimi utenti ora controllino molto più attentamente le bollette che arrivano e che potrebbero esserci altri utenti pronti a utilizzare la sentenza della Cassazione di La Spezia per far eliminare le voci illegittime.