Se restiamo vittime di un sinistro stradale in cui l’auto o la moto è fuggita ed il conducente non è stato identificato possiamo comunque ottenere un risarcimento
Ogni giorno sulle strade italiane si verificano incidenti che coinvolgo sia i mezzi che i pedoni. Molto spesso ad avere la peggio sono proprio i pedoni.
In alcuni casi questi incidenti si verificano a causa di pirati della strada che, incuranti del reato che hanno appena commesso, scappano via senza prestare nemmeno i dovuti soccorsi.
Se siamo vittime di un sinistro stradale con un veicolo che non identificato possiamo comunque ottenere un risarcimento. In questo caso entra in gioco il Fondo vittime della strada, un particolare istituto che può intervenire ma solo in determinati casi. Tra questi il caso in cui il veicolo pirata è rimasto non identificato per cause oggettive e non imputabili alla vittima.
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Nello specifico il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene per risarcire i danni causati da sinistri in cui manca la copertura assicurativa obbligatoria. Ciò avviene quando l’incidente è stato causato da veicoli non indentificati o messi in circolazione contro la volontà del proprietario o non assicurati per la responsabilità civile auto.
In questi casi il Fondo copre solo i danni alle persone e non quelli alle cose, entro un limite massimale di 6.070.000 euro. Per gli incidenti causati da veicoli non assicurati o rubati vengono risarciti anche i danni alle cose, con un massimale di 1.220.000 euro.
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Bisogna richiedere la domanda di risarcimento all’impresa di assicurazione incaricata dalla Consap territorialmente competente in base al luogo di verificazione del sinistro. La compagnia provvederà alla liquidazione dei danni e al pagamento degli indennizzi dovuti ai danneggiati; la procedura di risarcimento è analoga a quella prevista per i veicoli normalmente assicurati.
Poi il danneggiato deve fare la consueta denuncia di sinistro, indicando il luogo, le circostanze, la dinamica di accadimento e i danni riportati sull’apposito modulo disponibile sul sito Consap. Dal momento di ricezione della denuncia la compagnia assicuratrice incaricata dal Fondo ha a disposizione 60 giorni per liquidare i danni.