Cartelle esattoriali, arriva la stangata sugli oneri di riscossione

Brutte notizie in arrivo con la fine dell’anno: arriva una vera e propria stangata sulle cartelle esattoriali

Cartelle esattoriali
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Si avvicina il 31 dicembre e con questa data anche la fine della sospensione delle cartelle esattoriali. Imprenditori e partite iva temono la doccia fredda di sanzioni e interessi.

Nonostante manchino ancora giorni alla data di scadenza, nel “cassetto fiscale” stanno emergendo già i ruoli con interessi e sanzioni applicati e maggiorati. Un vero e proprio tsunami economico, che può portare un importo dovuto a raddoppiare in pochi anni.

Cartelle esattoriali, occhio agli oneri di riscossione

Cartelle esattoriali
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Ricordiamo, prima di tutto, che la cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle Entrate-Riscossione invia su incarico degli enti creditori per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini. Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché gli oneri di riscossione e le spese di notifica che spettano all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

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Gli oneri di riscossione sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino. Ad esempio, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell’1,65% rispetto al passato.

Se invece il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%). Ancora, se invece c’è un tardivo o omesso versamento del diritto annuale dovranno essere corrisposti gli interessi oltre alla sanzione.

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Per quanto riguarda le sanzioni, per gli anni 2001/2002 la sanzione è stabilita nella misura del 10% del diritto dovuto. Per gli anni successivi la sanzione è stabilita nella misura del
10% del diritto dovuto nel caso di tardivo versamento non superiore a gg. 30 dalla data di scadenza con omessa maggiorazione dello 0,40%; 30% del diritto dovuto nel caso di omesso o incompleto versamento, oltre al versamento effettuato con un ritardo superiore a gg. 30 dalla data di scadenza.

Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento, all’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.

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