L’invio delle cartelle esattoriali, come tutti gli atti di notifica, è soggetto a delle regole vere e proprie. In caso di errore l’invio è nullo
E’ ricominciato il lavoro di riscossione dell’Agenzia delle Entrate. E con esso anche i pagamenti obbligatori, le rate da rispettare ed i pignoramenti. Dopo quasi due anni di sospensione la riscossione dei debiti ha fatto ripartire la sua macchina, e chi ha pendenze fiscali, deve rimanere in attesa della notifica, che prima o poi arriverà.
Ma come tutti gli atti pubblici, anche le notifiche delle cartelle esattoriali sono soggette a delle regole ben precise, che se vengono trasgredite, possono invalidare non solo la notifica, ma anche il pagamento stesso. Questo perché in caso di nullità dell’invio, passati certi termini, anche le cartelle fiscali entrano in prescrizione. Esistono delle norme specifiche, ma in generale la prescrizione per la notifica dei debiti fiscali è 5 anni. Da poco tempo si chiede che vengano ridotti a 3.
Cartelle esattoriali, quando l’invio è nullo?
La giurisprudenza ha sentenziato che sono nulle le notifiche delle cartelle esattoriali inviate da Pec non ufficiale. La Pec, infatti, sostituisce in tutto e per tutto la raccomandata con ricevuta di ritorno, ma è essenziale che l’indirizzo da cui proviene sia ufficiale dell’ente che emette la cartella. Se ad esempio proviene dalla Pec personale di un impegato del fisco, allora la notifica può essere contestata.
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Quindi, chi riceve un’email contenente una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione da un indirizzo non presente nei registri pubblici (il Reginde, tanto per citarne uno) può far finta di nulla. Semmai infatti dovesse seguire un pignoramento, un fermo amministrativo o un’ipoteca tale atto sarebbe illegittimo per difetto di notifica del cosiddetto ‘atto presupposto’.
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In sostanza, quando arriva una notifica di una cartella esattoriale, per prima cosa è bene controllare l’indirizzo da cui proviene, e che si tratti di una Pec e non di un indirizzo email semplice. E se sul sito si non trovasse nulla, per maggior scrupolo si fa un ulteriore controllo tramite i registri pubblici degli indirizzi Pec, quelli cioè ove sono riportati tutti gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. Se anche in questo caso l’indirizzo non dovesse saltare fuori, allora la notifica dell’atto fiscale sarebbe illegittima, ed il contribuente non obbligato a pagare la cartella.