Quando riceviamo un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate non bisogna andare nel panico ma seguire queste semplici direttive
I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate spaventano non poco gli italiani che, improvvisamente, devono fare i conti con un avviso di accertamento inviato direttamente a casa.
Sono tanti i motivi per cui l’Agenzia delle Entrate può inviare un avviso di accertamento, ovvero l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale. Vediamo allora che cosa accade nello specifico in caso di sanzione.
La ricezione di un avviso di accertamento desta sempre una grande preoccupazione in colui che lo riceve. Tale avviso, per essere valido, deve sempre essere motivato e deve indicare gli imponibili accertati e le aliquote applicate; le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta. Deve inoltre indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento le modalità e il termine del pagamento e l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
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Il contribuente che, dal canto suo, riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dei contenuti dell’atto ed il pagamento delle somme dovute, ovvero l’ “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate.
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Ovviamente la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate è valida se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento; rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Dopo aver ricevuto una notifica di avviso di accertamento, non preceduto dall’invito al contraddittorio, è la richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della formulazione della proposta di accertamento con adesione. In questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.