Mascherine, ecco i luoghi in cui è obbligatoria l’Ffp2

Le Ffp2 sono diventate centrali nella vita quotidiana dall’ultimo decreto che ne ha sancito l’utilizzo obbligatorio in una serie di contesti

mascherine FFP2
Mascherina Ffp2 e mascherina chirurgica (Foto Pixabay)

Le mascherine Ffp2 al momento sono quelle considerate più sicure e che garantiscono una miglior protezione sia per chi le indossa, sia per chi gli sta affianco. Il più recente decreto legge, introdotto in maniera emergenziale a cavallo delle feste dato il rapido incremento dei contagi, ha fatto le Ffp2 protagoniste assolute della vita quotidiana.

Purtroppo, contemporaneamente all’obbligo, il Governo in una prima fase aveva “dimenticato” di calmierare i prezzi delle Ffp2. Infatti, all’inizio del nuovo anno, si è assistito a numerose speculazioni sulle Ffp2. Ma poi si è corsi ai ripari stabilendo il prezzo fisso a 0,75 centesimi al pezzo.

Quindi, con l’apertura del 2022 le Ffp2 fanno parte della vita quotidiana come non mai. Precedentemente alla comparsa del Covid erano dispositivi di protezione individuale utilizzati esclusivamente da categorie di lavoratori a contatto con sostanze tossiche.

Oggi sono indispensabili. Ma non sono l’unico tipo di mascherina consentito. Esistono anche le chirurgiche e le mascherine di comunità, ovvero quelle di stoffa. Ma in una serie di circostanze sono obbligatorie le Ffp2.

Mascherine Ffp2, quando è obbligatorio indossarle

Mascherine Ffp2
Mascherina Ffp2 (Foto Pixabay)

Il nuovo decreto ha introdotto nuovamente l’uso delle mascherine in una serie di contesti dove prima non erano più necessarie, come ad esempio all’aperto. In questo caso si può scegliere che tipo di mascherina indossare.

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Ma lo stesso decreto ha sancito l’obbligo delle Ffp2 in alcune situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
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