Coloro che hanno parenti disabili e sono lavoratori dipendenti possono richiedere dei permessi usufruendo di Legge 104
Sono tanti gli italiani che, per un motivo o per un altro, sono disabili e, spesso, non riescono nemmeno a svolgere attività semplici e quotidiane come il mangiare, il lavarsi o il camminare.
Spesso queste persone sono affiancate dai familiari per compiere anche le più semplici azioni. In questo caso coloro che si occupano del familiare con disabilità o conviventi che ovviamente lavorano, possono richiedere dei permessi di lavoro retribuiti se sono lavoratori dipendenti.
Legge 104, la possibilità per i familiari dell’interessato
La prima cosa da dire è che i permessi sul posto di lavoro possono essere accordati ad un solo lavoratore per disabile e quindi non possono essere avanzate richieste da più lavoratori per lo stesso disabile. Il lavoratore può beneficiare dei permessi retribuiti ogni mese per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave.
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La persona che si occupa dell’assistenza dovrà dichiarare il tutto all’INPS. Nel caso in cui il disabile fosse assistito in alternanza, per periodi di tempo predeterminati e da parenti diversi, ciascun avente diritto deve presentare, di volta in volta, la domanda per ottenere il riconoscimento dei permessi retribuiti legge 104. L’unica eccezione a questa regola vale solo per i genitori del disabile, che in maniera alternata possono beneficiare dei permessi per l’assistenza dello stesso figlio con handicap grave, ma mai insieme.
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Si possono richiedere i permessi retribuiti anche se nel nucleo familiare del disabile si trovano familiari conviventi non lavoratori idonei a prestare assistenza; sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata (ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “no profit” e al personale badante).
Possono richiedere tali permessi i genitori del disabile, il coniuge, o il partner dell’unione civile, o il convivente more uxorio: si tratta del convivente di fatto, come risultante dalla dichiarazione anagrafica (non è necessaria la firma di un patto di convivenza); i parenti e affini entro il 2° grado; i parenti e affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge/ la parte dell’unione civile/ il convivente del disabile hanno compiuto i 65 anni, oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, o sono deceduti o mancanti.