Il conto corrente cointestato può risultare una garanzia di sicurezza. Ma proprio la firma può essere il suo limite
La prima tipologia di titolari di conto corrente cointestato che viene subito in mente è quella tra due coniugi. In effetti, la titolarità di quel contratto stipulato con un istituto di credito può essere ad appannaggio anche di più persone, ma rimane la scelta preferenziale quando la sottoscrizione riguarda marito e moglie, anche se sono in separazione di beni.
Ai cointestatari viene assegnato il diritto a svolgere operazioni di accredito e di addebito del conto e loro stessi condividono la responsabilità per i rapporti di credito che derivano dalla gestione del prodotto finanziario. La variante principale è data dalla firma, la quale fa la differenza sui titolari, ai quali non è sempre consentito di effettuare le stesse operazioni.
Conto cointestato, i limiti dei titolari
La firma può essere congiunta o disgiunta. Nel caso della firma congiunta, servirà la sottoscrizione di tutti i titolari per svolgere qualsiasi operazione riguardante il conto corrente; non potrà essere fatta singolarmente da uno dei cointestatari. Tramite le firme disgiunte, diversamente, le operazioni potranno essere eseguite anche individualmente da ogni cointestatario; fa eccezione il caso del “delegato”, la persona delegata dai titolari del conto a eseguire alcune azioni come prelievi o bonifici, ma non di esercitare potere sul conto stesso (ad esempio, chiudendolo).
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È proprio la revoca della cointestazione il reale limite del conto cointestato: non può essere fatta singolarmente, tutti devono essere d’accordo nel chiudere il rapporto in essere con la banca e crearne uno completamente nuovo. Alla morte di uno dei cointestatari, anche se le firme sono disgiunte, i titolari in vita non possono prelevare ciò che è stato versato dalla persona deceduta; devono attendere la definizione delle pratiche di successione, come previsto dalla legge, per l’eventuale presenza di altri eredi interessati.
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Ciascun cointestatario che versa sul conto i redditi derivanti dal proprio lavoro ne è anche l’esclusivo beneficiario; lo stesso principio vale per i redditi derivanti da pensioni di invalidità o da risarcimenti per danno. In conclusione, nel caso che uno dei cointestatari non lavori, ad esempio tra marito e moglie, prevarrà l’accordo tra le parti ad utilizzare utilizzare il denaro per il sostegno del nucleo familiare, sebbene il titolare delle somme depositate sarà il solo cointestatario che lavora e versa sul conto.