L’importo della Naspi e il decalage dipendono da molti fattori, tra cui l’età del richiedente al momento della domanda
La Naspi è l’indennità di disoccupazione che viene corrisposta a tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Tra la perdita involontaria rientrano anche le dimissioni involontarie, ovvero circostanze nelle quali il lavoratore è costretto a dimettersi dall’incarico. Le dimissioni involontarie possono essere causate da mobbing, demansionamento, abusi sessuali etc.
La Naspi, nonostante sia un diritto, non viene erogata automaticamente, ma su richiesta dell’interessato dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il corrispettivo mensile viene conteggiato dall’ottavo giorno dopo la fine del rapporto di lavoro.
La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
Come già accennato, le regole per stabilire importo e durata della Naspi dipendono da vari fattori soggettivi del lavoratore. La cifra corrisposta inizialmente è pari al 75%, ma con il passare del tempo viene ridotta. Ovviamente, se il lavoratore trova un nuovo lavoro, anche prima di aver terminato la Naspi, la prestazione viene sospesa.
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La Naspi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Ma se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della Naspi, allora il decalage scatta dall’ottavo mese. In parole povere per gli over 55 c’è un vantaggio in più: possono usufruire dell’importo iniziale fino al settimo mese, anziché fino al quinto.