Il criterio del nucleo familiare costituisce la base principale per l’agevolazione Imu. Cosa succede a chi si separa?
Al centro del chiarimento, non vi è dubbio, sta il non confondere l’abitazione principale con la casa coniugale. Ad oggi, la legge 215/2021 obbliga i coniugi non separati o divorziati che decidono di vivere in due abitazioni diverse al pagamento dell’Imu di un solo immobile anche nel caso possano fissare la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.
Nonostante la discordanza di opinioni, il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), fino allo scorso anno, teneva il punto riconoscendo il trattamento agevolato ai coniugi sebbene i loro immobili fossero ubicati in comuni diversi. Infatti, la scelta di una o dell’altra abitazione viene stabilita dalla coppia indipendentemente se le abitazioni si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Imu, i separati saranno agevolati?
Ora, se la disgregazione familiare non dovesse essere riconosciuta come una separazione di fatto, e quindi facendo intendere che l’abitazione principale non possa più essere riconosciuta come casa coniugale, allora viene meno l’esenzione Imu. Sarà indispensabile accertare che il trasferimento dalla abitazione principale di uno dei coniugi fa seguito a una frattura del rapporto di convivenza intesa nell’inconciliabilità della prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto.
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Riscontrando di fatto la separazione, viene a mancare la differenza tra abitazione principale e secondaria e conseguentemente l’elemento del nucleo familiare che garantiva l’agevolazione. Con l’ordinanza 893 del 13 gennaio 2022, la Cassazione stabilisce che la separazione è, in questo caso, al di sopra delle parti: due coniugi non separati legalmente, nonostante abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, rappresentano ancora un nucleo familiare unico, pertanto, come contribuenti, non hanno diritto all’esenzione se l’immobile non costituisce anche la dimora abituale dei loro familiari.
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Saranno agevolate perciò le coppie che decideranno di separarsi, di fatto, solo se dimostreranno l’unicità dell’immobile e la dimora stabile di ciascun possessore a prescindere dal fatto che le abitazioni si trovino nello stesso Comune o in posti diversi.