Bollette, quando è possibile avere un rimborso: i dettagli

L’Autority sull’Energia si pronuncia a tutelare dei consumatori con una nuova regolamentazione. Ecco cosa dice il testo su luce e gas

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Con l’affacciarsi del mercato libero si è visto l’entrata sulla scena di tanti nuovi attori che negli anni subito successivi sono diventati protagonisti del comparto dell’energia in Italia. Certamente, l’effetto di questa trasformazione è stato l’apertura di nuovi e molti fronti concorrenziali ma ha anche permesso ai clienti di familiarizzare con l’accorpamento distributivo di luce e gas da parte di uno stesso fornitore, in grado di generare interessanti risparmi.

La presenza di più fornitori, in competizione fra di loro con l’offerta migliore e l’eventuale regalia, non è stata a priori sinonimo di qualità del servizio, anzi ha dato l’impressione, talvolta, che mancasse una concorrenza qualitativa. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) introduce un nuovo sistema di regole con lo scopo di perfezionare la tutela dei consumatori, incentivando i fornitori al miglioramento del servizio.

Bollette, i disservizi verranno rimborsati

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(pixabay)

Innanzitutto l’Arera ha emanato due testi di provvedimenti, dedicati distintamente per i settori di energia elettrica e gas. In essi vengono riconosciute specifiche voci su cui vale la pena soffermarsi: il tempo massimo standard entro il quale deve essere eseguito un servizio; il diritto a un rimborso automatico, in caso di ritardo o disservizio.

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Veri e propri indicatori di qualità che comportano, da parte dei distributori e dei fornitori, la possibilità al cliente di inoltrare il reclamo, che riguardi la ritardata attivazione dell’utenza o i danni provocati da interruzione o blackout. Non ultime, modalità di rimborso, liquidato direttamente in bolletta.

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Vengono individuate tre tipologie di rimborso: rimborso per ritardo prestazioni; rimborso per errore in bolletta; rimborso per interruzione di corrente. Il gestore ha l’obbligo di liquidare il rimborso alla prima bolletta utile o, in ogni caso, ha 8 mesi di tempo per provvedere; da parte dell’utente, il reclamo può essere inoltrato al distributore di energia oppure, se la risposta di quest’ultimo è insoddisfacente, direttamente all’Autority.

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