La Naspi spetta a tutta una categoria di persone che hanno perso il lavoro involontariamente. I supplenti scolastici sono compresi?
La Naspi è un’indennità di disoccupazione che negli ultimi anni è stata molto utilizzata dagli italiani. Infatti, non si rivolge solo a coloro che sono stati licenziati, ma a tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso l’impiego involontariamente.
In questa categoria rientrano anche i contratti a tempo determinato che sono scaduti o i vecchi contratti di collaborazione (non occasionale). Con la sempre maggior flessibilità del lavoro, che corrisponde ad un aumento della precarietà, sono in molti ad aver chiesto questo sostegno cuscinetto in attesa di trovare una nuova occupazione.
Per questo chi richiede la Naspi ha l’obbligo di seguire dei percorsi di politica attiva per agevolare un reiserimento nel mondo del lavoro. La presentazione di domanda della Naspi equivale alla Dichiarazione di immediata disponibilità da parte dell’ex lavoratore.
Per accedere alla Naspi, oltre alla perdita involontaria del lavoro, si devono aver maturato almeno 13 settimane lavorative con contributi di disoccupazione annessi nei 4 anni che precedono la cessazione del lavoro.
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L’Inps informa che hanno diritto alla Naspi tutti i lavoratori con un lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente il lavoro, compresi:
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Ed è proprio a quest’ultima categoria che ci si riferisce quando si parla dei docenti supplenti. I supplenti scolastici, nell’espletamento delle loro mansioni lavorative, sono a tutti gli effetti dei dipendenti pubblici finché dura il mandato del contratto a termine. Quindi, alla cessazione del rapporto di lavoro possono richiedere la Naspi. Rimane comunque il requisito delle 13 settimane lavorative nei 4 anni precedenti.