Il Decreto Fiscale 2022 esenta alcuni imponibili dai fini dell’Iva e l’Agenzia delle Entrate recepisce questa misura. Ecco perché
Fra i tanti deficit emersi nella lotta al Covid 19, sono emerse carenze sanitarie, lacune organizzative (che solo il tempo ha pian piano attenuato), scarse capacità di ammortizzare shock economici e tutto quanto può comportare un’epidemia che coglie di sorpresa un sistema economico già estremamente bisognoso di correzioni. Ciò che è balzato agli occhi di tutti, inoltre, è stato la modestissima autosufficienza sulla disponibilità di alcuni prodotti, via via trasformatisi in pane quotidiano per le misure cautelative di tutti i giorni.
Nell’esperienza biennale appena vissuta e che stiamo tuttora metabolizzando con difficoltà, abbiamo potuto assistere alla risposta (o reazione) del mercato: fondamentali sono stati i provvedimenti presi di concerto in ambito europeo, affinché tutti gli Stati membri fossero regolarmente riforniti di mascherine e strumenti sanitari attraverso la messa in campo di ampie e straordinarie risorse finanziare.
Forse è proprio da quanto ancora oggi si sta elaborando a livello comunitario, che scaturisce la coda di provvedimenti introdotta dal Decreto Fiscale 2022 con la funzione di alleggerire la pressione fiscale sullo scambio delle merci in sede comunitaria, agevolandone la rapidità in fatto di rifornimenti e opportunità. Le novità del decreto sono state acquisite dalla circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate , riguardante le nuove disposizioni relative all’Iva introdotte dal decreto fiscale 2022 (DL 146/2021).
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La circolare comunica ufficialmente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di servizi anti Covid-19 effettuate nei confronti degli organismi comunitari, non sono imponibili ai fini Iva. La non imponibilità viene retroattiva alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021: a partire da questa data e per tutto il periodo fino al 21 dicembre 2021, le operazioni assoggettate a Iva comporteranno da parte dei fornitori l’emissione di note di variazione in cui sarà sottratta pertanto l’imposta in addebito a suo tempo.
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I soggetti interessati comunicheranno all’Amministrazione finanziaria l’assoggettamento a Iva alla data in cui è stata effettuata l’operazione fino a quando le condizioni per beneficiare della non imponibilità verranno eventualmente meno. Le modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto riguarderanno anche le operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo verso i loro soci e associati, prevederanno dal 1 gennaio 2024 l’esenzione dell’imposta (“fuori campo Iva”); la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario è inoltre rivolta alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro.