La Corte di Cassazione si esprime su chi interviene autonomamente su un bene comune di proprietà condominiale. Cosa dice l’ordinanza?
Si sa, anche in termini troppo comici, quanto siano spesso complicati i rapporti umani tra condomini; si vede chiaramente nelle riunioni condominiali: mettere d’accordo tutti, spesso, è una vera impresa. Entrando nel particolare, l’anomalia riguarda le questioni economiche, come ripartire le spese ordinarie sempre meno tollerabili da parte di alcuni o manifestare la strenua opinabilità su necessarie spese straordinarie.
Se all’interno di un condominio troviamo i più vari ritratti di condomini “al di sopra delle righe”, dai vicini rumorosi ai maleducati che parcheggiano male l’auto, fino agli insolventi delle spese comuni, al di fuori di esso si ha l’impressione che le realtà condominiali siano tutte uguali. E in alcuni casi, per dirimere definitivamente le questioni occorre la parola finale della Corte di Cassazione.
Proprio con l’ordinanza n. 4709 del 12 ottobre 2021, la Corte di Cassazione interviene su un caso piuttosto emblematico: nel dettaglio, i condomini di un ultimo piano avevano adibito il tetto, di proprietà del condominio, a terrazzo ad uso esclusivo; questi sono stati chiamati in giudizio dalla proprietaria di un appartamento dello stesso palazzo.
Il codice civile ha normato l’uso dei beni comuni da parte del singolo comproprietario, includendo la realtà condominiale, attraverso l’articolo 1102. Ne disciplina l’uso aprendo la possibilità al singolo di apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie al miglior godimento della cosa comune.
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Le modificazioni “unilaterali”, nel rispetto della destinazione del bene, non devono impedire agli altri comproprietari di servirsene. Nella fattispecie, la trasformazione del tetto in terrazza non ha pregiudicato l’uso da parte degli altri condomini in quanto – a dire dei vicini dell’ultimo piano – si è trattato di una piccola modifica (sulla linea del codice civile), lungi dal rappresentare un’innovazione, che comporta la richiesta del consenso da parte della maggioranza dei comproprietari.
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L’innovazione non impedisce solamente che la cosa venga utilizzata dagli altri, ma che ne cambi pure la destinazione. Nel caso in esame, è ciò che i giudici hanno evidenziato: l’intervento deve salvaguardare la funzione di copertura del tetto; altrimenti la conversione in terrazza è da considerare illegittima.