Non solo l’assegno di mantenimento o divorzile concorre, in alcuni casi, al sostentamento dell’ex coniuge. Cosa dice la giurisprudenza?
Qualsiasi sia la modalità, la perdita del lavoro è sempre uno shock che costringe a rivedere sul breve e medio termine, la propria dimensione economica, organizzativa e – perché no – talvolta, sociale. Nel corso degli anni, l’introduzione di alcuni strumenti di supporto hanno permesso di ridimensionare sensibilmente l’infelice distacco con la realtà lavorativa, dando un poco di respiro per riorganizzarsi e predisporsi con maggiore determinazione alla fase di passaggio.
Il trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno di questi strumenti, erogato al termine del rapporto di lavoro. Esso prende forma nel corso del proprio impiego, accumulato anno per anno, o per una parte dell’anno, tramite accantonamento di una certa quota dello stipendio. Dalla sua funzione iniziale di strumento assicurativo – dando modo al lavoratore di fronteggiare il periodo tra la perdita del lavoro e la ricerca dell’altro – oggi ha assunto un ruolo decisamente più retributivo previdenziale, tale da entrare trasversalmente in relazione con l’assegno divorzile o di mantenimento.
Il TFR ha attualmente assunto i connotati di una liquidazione: è visto come una ricompensa per il lavoratore l’attività svolta nel corso degli anni di servizio. Può accadere che nel frattempo, sorgano dei problemi in famiglia che sfocino nella separazione e poi nel divorzio dall’altro coniuge; ed è qui che la giurisprudenza si inserisce prospettando per uno dei due coniugi l’ottenimento di entrambi gli assegni, ossia l’assegno divorzile o di mantenimento e il TFR dell’altro.
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In sede di divorzio, il giudice deve valutare – in base alla funzione assistenziale, perequativa e compensativa – il personale apporto, economico nondimeno, dato da ciascun coniuge alla vita familiare, considerando il reddito degli ex coniugi, nonché la durata del matrimonio. L’articolo 12 della Legge sul divorzio stabilisce quando e come il coniuge abbia diritto al TFR dell’ex partner: ovvero, quando è già titolare dell’assegno divorzile, a sua volta ottenuto in quanto non passato a nuove nozze.
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Non avendo diritto all’assegno di divorzio, non si ottiene nemmeno l’assegno del TFR; ma ricevendo il TFR, si ha diritto all’assegno divorzile. Come ha fatto osservare di recente la Corte di Cassazione, la Legge sul divorzio fa intuire un legame tra TFR e assegno di divorzio. Il giudice pertanto assegna la quota del TFR a fianco al riconoscimento dell’assegno di divorzio; specularmente, se quest’ultimo non spetta, neanche la quota TFR verrà deliberata.