La pensione reversibile non è erogata al solo coniuge del pensionato, ma è trasmessa anche tra fratelli e sorelle. Ecco con quali modalità
La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico erogato dall’Inps che viene riconosciuto, per successione, ai familiari superstiti al decesso di un pensionato. Si differisce dalla pensione indiretta in quanto quest’ultima è destinata ai familiari superstiti quando muore un assicurato, ossia un lavoratore non ancora in pensione con 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva.
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, coloro i quali ne hanno diritto, ricevono una quota percentuale della pensione che già veniva liquidata al familiare deceduto. Il beneficiario, cioè il “superstite”, risponde alla persona risultante a carico del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale; per accertare la vivenza a carico, pertanto, assume un particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.
Pensione di reversibilità INPS: quando spetta alla sorella o al fratello?
L’Inps eroga la pensione di reversibilità a tre principali soggetti, in qualità di superstiti: il coniuge o l’unito civilmente; il coniuge separato; il coniuge divorziato. Il terzo profilo costituisce un’eccezione: infatti, il coniuge divorziato deve essere titolare dell’assegno divorzile e inoltre non deve essere convolato a nuove nozze. Sono i soggetti più comuni ai quali spetta la pensione di reversibilità ma non sono i soli.
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Le aliquote di reversibilità, infatti, premiano i nuclei familiari superstiti in tutte le loro tipologie: dai coniugi con o senza figli a carico, ai soli figli in assenza di genitori; o se il pensionato deceduto è il figlio, in assenza del coniuge e dei figli, la pensione spetta di diritto ai suoi genitori che al momento della morte di quest’ultimo, risultino a suo carico, abbiano compiuto il 65° anno di età e non siano già titolari di pensione.
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Nel caso dei fratelli o delle sorelle? In assenza del coniuge, dei figli o del genitore, o sebbene in vita non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, sono i fratelli celibi e sorelle nubili del pensionato a beneficiare della pensione di reversibilità, a condizione che alla morte di quest’ultimo presentino l’inabilità al lavoro, non siano titolari di pensione e, come sempre, siano a carico del lavoratore deceduto. Per loro, le aliquote di reversibilità sono fissate nelle seguenti misure: 15 per cento, nel caso di un fratello o una sorella; 30 per cento, per due fratelli o due sorelle.