Il lascito del defunto può essere venduto per facoltà dell’erede quando esso corrisponde a questo tipo di soggetti. Vediamo quale
Con la morte di un proprio caro, giunge puntuale l’appuntamento col notaio, o meglio l’appuntamento con l’apertura del testamento. Può essere un’opportunità per i parenti più o meno diretti, chiamati all’eredità, per entrare in possesso di beni mobili o immobili e introdurli tra le proprie rendite di vita; un evento che può essere talvolta una sorpresa, ma non sempre giunge agli interessati – per le più varie ragioni – come una graditissima notizia.
Se sul fronte del fisco, l’erede deve adempiere all’inderogabile obbligo della dichiarazione di successione, da un altro lato si dipana una questione – precedente alla prima e ben più sottile e delicata – legata all’accettazione dell’eredità. La successione testamentaria legittima, con tutto il suo corredo normativo, la facoltà dell’erede di accettare o di rifiutare di entrare in possesso del patrimonio, attivo e passivo, di un defunto.
Al rifiuto del lascito da parte dell’erede diretto, si apre una vera e propria fase di incertezza, definita di eredità giacente: i beni sono provvisoriamente privi di un titolare e di conseguenza di una qualsiasi forma di gestione. La norma, allora, può subentrare nominando un curatore dell’eredità giacente, ma solo su attivazione da parte degli interessati stessi o d’ufficio, per via del giudice; essa consente di garantire la conservazione del bene, tutelandolo dal rischio di deterioramento.
Non solo, il curatore può interessarsi della gestione dei rapporti con gli eventuali creditori del defunto e addirittura farsi carico dell’altrettanto eventuale chiamata in giudizio. Il curatore, dunque, può investirsi della titolarità di diverse azioni, ovviamente solo dopo aver inventariato il patrimonio: ha la facoltà di seguire l’affitto di un immobile del vecchio proprietario, di stipulare contratti di gestione di questo bene o di altri ereditati; altresì, di intentare azioni di giudizio a nome della tutela dell’eredità.
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Dalla data di completamento dell’inventario, il curatore dell’eredità ha 30 giorni di tempo per mettere in vendita i beni mobili; per la cessione di beni immobili, dovrà attendere l’autorizzazione del Tribunale, che dovrà accertarne l’utilità, come la necessità di pagare i debiti ereditari e le richieste dei creditori. Gli eredi reali possono impugnare comunque la decisione a vendere ricorrendo al giudice superiore.
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Le richieste dei creditori possono essere evase singolarmente, attraverso la liquidazione individuale, secondo un ordine richiamato, nel caso, dai diritti di prelazione sui singoli beni. In alternativa, il curatore può effettuare la liquidazione concorsuale, supportato dal notaio, in cui i creditori presenti esplicitano contestualmente il pagamento: fornendo un rendiconto al Tribunale (lo stesso che lo approva), può dare avvio, anche in questo caso, alla vendita di beni mobili e immobili ereditati.