Rinuncia all’eredità, si perde la pensione di reversibilità?

La rinicia all’eredità comporta la perdita dei beni del coniuge defunto. Ma si perde anche la pensione di reversibilità?

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Rinuncia eredità (Foto Adobe)

La Corte Costituzionale si è espressa circa la rinuncia all’eredità: “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Il chiamato all’eredità, in assenza di testamento, è il parente, o i parenti, più prossimi al defunto. La rinuncia all’eredità è un’opzione compresa nella giurispudenza italiana. Quando vengono aperte le pratiche di successione, si deve fare obbligatoriamente l’inventario dei beni del defunto, comprendenti sia attivi e passivi. Questi ultimi, senza limiti, finiscono a carico dell’erede.

Di conseguenza in alcuni casi non è conveniente per un coniuge accettare l’eredità. La rinuncia deve essere formalizzata attraverso un atto scritto davanti ad un notaio o un Tribunale. Il procedimento di successione è sempre complesso, specie se i soggetti chiamati all’eredità sono più di uno. In particolare se il defunto ha più di una famiglia alle spalle.

Rinuncia all’eredità, la pensione di reversibilità spetta ugualmente al coniuge?

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Rinuncia eredità (Foto Adobe)

Uno dei diritti del coniuge del defunto è la pensione di reversibilità, anche detta pensione ai superstiti. Viene ereditata al coniuge dal defunto ex lavoratore, e viene percepita in cifra proporzionale alla pensione di anzianità del deceduto. La pensione di reversibilità, sia per il coniuge che per i figli, è un diritto “proprio” dei superstiti, quindi considerato separatamente dall’eredità. Di conseguenza, anche in caso di rinuncia all’eredità per espressa volontà, la pensione di reversibilità verrà erogata ugualmente.

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E’ importante sottolinearlo perché in quanto beneficio successivo all’evento luttuoso si potrebbe credere che rinunciando all’eredità di perda il diritto alla pensione. Ma non è così. La rinuncia all’eredità impedisce soltanto il pagamento delle rate di pensione non riscosse dal deceduto al momento della morte. Stesso discorso per gli eventuali ratei di tredicesima maturati dallo stesso alla data dell’evento.

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