È arrivata la proroga per il pagamento delle rate di rottamazione con i nuovi termini che stabiliscono l’ultima opportunità. Vediamo come
Il 28 febbraio scorso è stata la data che poteva rappresentare la fine della rottamazione delle cartelle esattoriali. Per circa 500mila soggetti, tra imprese e autonomi, era imminente la ripartenza delle procedure di riscossione facendo intendere che era solo una questione di tempo, prima di assistere ad una pioggia di cartelle arretrate congelate dalla Rottamazione-ter.
La Legge n. 25/2022, la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter”, ha invece fatto ripartire sia le rate scadute della rottamazione ter che quelle del saldo stralcio. Sono state dunque procrastinate le scadenze fissando un nuovo calendario previsto dal provvedimento che dà ancora una possibilità a quei contribuenti che non hanno fatto in tempo o non sono riusciti a corrispondere le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, entro lo scorso 9 dicembre 2021.
Con la riammissione alla definizione agevolata da poco varata, i contribuenti ritardatari potranno godere (ancora) di un doppio vantaggio: mantenere i benefici delle misure agevolate per le rate inizialmente previste negli anni 2020 e 2021; e maturare una scorciatoia dai consueti obblighi anche per le rate in scadenza nell’anno 2022.
Per ottenere ciò, è opportuno che i corrispondenti versamenti vengano effettuati prima delle seguenti scadenze: 30 aprile 2022, in relazione alle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020; 31 luglio 2022, per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021; 30 novembre per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022.
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Come per il precedente termine, ogni pagamento può venire effettuato anche dopo la scadenza prevista, o meglio, entro ulteriori 5 giorni, secondo la tolleranza stabilita dalla legge. Se pertanto la scadenza è prevista – ad esempio – per il 30 aprile, considerando anche dei giorni festivi, i pagamenti dovranno essere effettuati per il 9 maggio, per essere ritenuti validi.
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Le procedure esecutive avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, non potranno essere estinte se i versamenti non sono regolari, ovvero non rispettando i termini previsti ma effettuando i pagamenti successivamente; o che abbiano riguardato importi parziali. Decadranno pertanto tutti le agevolazioni che le suddette misure presentano e i pagamenti già eseguiti verranno ritenuti un acconto agli importi che il Fisco esige.