Non poter più pagare il mutuo significa andare incontro al serio rischio di perdere la casa, a meno di sfruttare una possibilità. Quale?
Dall’emergenza sanitaria agli eventi bellici europei, dalle crisi energetiche allo scoppio delle bolle finanziarie di ognidove; se possono sembrare dei macrotemi che non causeranno effetti nelle vite particolari dei singoli, è purtroppo un miraggio. Tutte le sinusoidi della storia concorrono alla fluttuazione dei prezzi di beni e servizi, nonché dei tassi d’inflazione e tassi di interesse sul costo del denaro e dei rendimenti.
I cittadini, quindi, sono avvolti nella materia economica e pertanto ciò che regolamenta il costo della vita, in base anche al livello dei profitti personali, è un lato della medaglia contrapposto a quello occupato dalle oscillazioni sugli interessi di debito. In tempi di crisi economica, chi ha investito la propria fiducia nel futuro acquistando una casa e ricorrendo alla sottoscrizione di un mutuo, non può che osservare le variabili deteriori riversarsi sulle garanzie di rifondere la liquidità richiesta.
La sopraggiunta difficoltà a versare la rata mensile per il mutuo della casa apre a due tipologie di questioni: il mancato pagamento e le sue conseguenze; il ritardato pagamento e le altrettante conseguenze. La legge, in vigore con decreto ministeriale sin dal 2016, prevede l’obbligo da parte della banca di attendere 18 rate non pagate prima di procedere con il pignoramento della casa.
La Banca d’Italia avverte che la banca è tenuta ad esibire al cliente il Pies (prospetto informativo europeo standardizzato) con il quale si informa in anticipo dei rischi ai quali si va incontro in caso di mancato pagamento delle rate. A seguito dell’esproprio della casa, la banca vende all’asta dell’immobile: il mutuo risulta così estinto anche se i ricavi ottenuti siano inferiori ai debiti; se eventualmente i ricavi risultassero maggiori del debito, la banca verserà l’eccedenza al cliente.
È bene, specialmente se le difficoltà derivino da motivi economici, avvisare la banca per cogliere l’opportunità di rinegoziare il mutuo, agendo sulla durata del mutuo o sul tipo di tasso; oppure puntando sulla sospensione temporanea dei pagamenti. Esponendosi col giusto anticipo è possibile evitare che la banca proceda alla segnalazione presso il CRIF, il gestore del principale Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) – presente in Italia con il nome di EURISC – ma non l’applicazione dei interessi moratori.
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La perdita del lavoro o altre cause di grave entità danno l’avvio alla sospensione del mutuo o alla rinegoziazione del piano di ammortamento o di surroga. Un’azione, questa prevista dalla Legge Salva Suicidi che dal 2012 permette di elaborare direttamente con i creditori un piano di rientro, includendo uno sconto del debito fino ad un massimo dell’80%.
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Il piano di risanamento del debito dev’essere richiesto al Tribunale, dove il giudice nominerà un contabile che dovrà valutare sia l’ammontare effettivo del debito sia il patrimonio del debitore; la moratoria sui mutui è concessa dalla banca per un periodo non oltre ai 12 mesi, ma soltanto a coloro che hanno attivato il mutuo per la prima casa almeno nei 24 mesi precedenti.