L’importo del Reddito di Cittadinanza varia a seconda di alcuni parametri tra cui anche per il numero di figli
Il Reddito di Cittadinanza è stato introdotto il 28 gennaio 2019 con un apposito Decreto Legge per fronteggiare la povertà in Italia. Si tratta di un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il RdC è erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
I bonifici arrivano ogni mese direttamente su una carta di pagamento elettronica. Il RdC è condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale. L’importo del Reddito varia a seconda di alcuni indicatori come l’ISEE ma anche dal numero di figli. Vediamo allora di quanto aumenta in quest’ultimo caso.
La prima cosa da sottolineare è che il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Allo scadere dei 18 mesi può essere rinnovato previa sospensione di un mese. Il beneficio economico è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare; un contributo (eventuale) per l’affitto o per il mutuo, sulla base delle informazioni rilevabili dall’ ISEE e dal modello di domanda.
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L’importo annuo si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per: 6.000 euro, in caso di Reddito di Cittadinanza;
7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza. In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di: 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di Reddito di Cittadinanza; 1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza.
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Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di: 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne; 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ ISEE ).
La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che: si trovano in stato detentivo; sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra PA; disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni; sono sottoposti a misura cautelare personale.