Il mutuo può costituire un fattore di determinazione del reddito di cittadinanza se supportato dall’indicatore ISEE. Vediamo come
Dalla fine del gennaio 2019, la ormai celeberrima misura di contrasto alla povertà, meglio conosciuta come Reddito o della Pensione di Cittadinanza sta sostenendo l’insufficiente situazione economica di circa un milione e mezzo di famiglie. Nonostante gli stringenti requisiti economici, questi nuclei familiari sono riusciti ad ottenere, sotto specifica richiesta, la misura assistenziale a favore del reddito e della pensione che dovrebbe anticipare il reinserimento nel mondo del lavoro e, in un certo senso, l’inclusione sociale.
Giunti al compimento dei 67 anni di età, oppure, se superati, le persone non autosufficienti o versanti in condizione di disabilità grave, possono beneficiare del medesimo supporto contributivo, denominato contestualmente Pensione di Cittadinanza (PdC). Nel corso della gestazione di tale strumento, l’iniziativa dello Stato ha programmato degli ulteriori rafforzi che incentivano il beneficio: si tratta della distribuzione regolare di “ricariche”, ovvero di bonus, e del perfezionamento con l’Assegno unico circolare.
La capacità di incidere intrinseca al beneficio economico ha un’impostazione dettata dal criterio sommatorio a un reddito (insufficiente) già presente o a un determinato impegno contrattuale a proprio carico. Nel quadro delle circostanze verso cui la misura si dirige, ha permesso di ammortizzare il peso delle calamità prodotte dall’attuale momento storico; non bisogna considerarlo come un sostegno emergenziale, bensì un supporto provvisorio per riportare le famiglie a un livello di autosostentamento finanziario e di lì, realizzare il tentativo di auspicata costruzione dei progetti futuri.
I soggetti richiedenti riguardano le persone maggiorenni che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del “Patto per il lavoro” presso il Centro per l’Impiego, ovvero del “Patto per l’inclusione sociale” presso i servizi sociali dei comuni. Essi percepiscono il Rdc mediante la carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di Cittadinanza), previa l’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale.
Sia il RdC sia la Pdc si basano sulla considerazione del tempo in cui il nucleo familiare vive una condizione di disagio economico. Dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, il Reddito di Cittadinanza decorre per un massimo di 18 mesi continuativi, con l’opzione di rinnovo per altri 18 mesi ma solo dopo la sospensione dei versamenti per un mese.
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La misura assistenziale è essenzialmente costituita da due nuclei, ciascuno rappresentante due ordini di priorità, ovvero: la componente integrativa al reddito familiare, definita “quota A”; l’eventuale contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B). La leva di affiancamento alla seconda unità di circostanze viene definita dalle informazioni ricavabili dalla dichiarazione ISEE e dal modello di domanda.
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Ogni variazione – incluso il caso della modifica al canone di locazione – dovrà essere comunicata attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Anche il mutuo pertanto concorre alla determinazione dell’importo mensile del Reddito o Pensione di Cittadinanza; il contratto d’acquisto o di costruzione dell’abitazione stabilisce una quota B equivalente alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili). Ciò fa sì che sia pressoché impossibile ricevere un importo sotto i 480 euro all’anno, come integrazione reddituale al mutuo (ma anche alla locazione).