Se non paghiamo una bolletta di una fornitura domestica possiamo trovarci una cartella esattoriale? Scopriamolo insieme
A volte può capitare di non aver pagato una bolletta delle utenze domestiche, sia perché ce ne siamo dimenticati o perché in quel momento siamo in grave ristrettezza economica e non riusciamo quindi a saldare la fattura. Ma cosa accade quando per l’appunto non riusciamo a pagare una bolletta?
In molti si chiedono se il mancato pagamento di una bolletta collegata ad una utenza domestica possa trasformarsi in una cartella esattoriale. La prima cosa da dire è che se non paghiamo una bolletta entro la data limite presente sulla fattura possiamo incorrere al taglio della fornitura. Ma può intervenire l’Agenzia delle Entrate?
La prima cosa da dire è che le società fornitrici sono sempre società private e non pubbliche amministrazioni, per cui non c’è nessun rischio che l’utente possa ricevere una cartella esattoriale. Questo strumento è in mano solo all’agente della riscossione che, per i crediti erariali (ossia le imposte dovute allo Stato), è Agenzia Entrate Riscossione, mentre per i crediti locali (le imposte dovute a Regioni e Comuni) si tratta spesso di società private.
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Se non paghiamo una bolletta la prima arma in mano alle società è quella di staccare la fornitura. Prima di ciò, però, l’utente deve essere stato diffidato con una raccomandata. Se l’utente presenta una contestazione scritta contro la bolletta e, subito dopo, un ricorso online all’Autorità Garante, l’utenza non può essergli sospesa prima della definitiva decisione del procedimento.
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La riscossione degli importi insoluti è affidata a società esterne di recupero crediti che sono solite attivare dei contatti informali con l’utente quali possono essere call center o posta ordinaria. Il creditore potrebbe poi agire in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo. Ma non succede quasi mai, almeno per piccoli importi.
A differenza della cartella esattoriale, la bolletta non è un titolo esecutivo e non legittima l’esecuzione forzata. Il creditore deve pertanto farsi prima autorizzare dal giudice con un ordine di pagamento, chiamato decreto ingiuntivo oppure avviare un vero e proprio giudizio. Infine non dimentichiamo che le società di recupero crediti devono fare sempre i conti con l’intervenuta prescrizione dei crediti che avviene dopo 5 anni.