All’ex moglie di un defunto spetta la pensione di reversibilità? Se sì a quanto ammonta l’assegno? Scopriamolo insieme
Quando un marito o un ex marito muore lasciando da sola la vedova, il coniuge sopravvissuto ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità, un trattamento pensionistico riconosciuto appunto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
Per poter ricevere la pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione di colui che è passato a miglior vita. La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva: 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
La pensione di reversibilità spetta al coniuge o all’unito civilmente; al coniuge separato; al coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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La pensione di reversibilità spetta anche ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa; ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età; ai figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso. La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Come anticipato, salvo nelle ipotesi in cui sia ravvisata la responsabilità (addebito) del coniuge superstite per la fine del matrimonio, la separazione non fa venire meno il diritto dell’ex moglie ad ottenere la pensione di reversibilità del marito defunto. Pensione che le spetterà per intero.
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Ma quanto spetta all’ex moglie in caso di decesso dell’ex marito? Diciamo subito che con il divorzio si può ottenere solo una parte della reversibilità dell’ex coniuge. La quota, in questo caso, è determinata sulla base di una serie di parametri come la durata del matrimonio, la sussistenza di un assegno di mantenimento, le condizioni economiche.
La reversibilità all’ex coniuge divorziato spetta però solo a tre condizioni. La prima: se il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio; l’ex coniuge non deve essersi risposato; l’assegno di mantenimento non deve essere stato versato in un’unica soluzione.