Alla cessione di un veicolo, la spesa del bollo auto ricade automaticamente a questo soggetto della compravendita. Vediamo quale
Per alcuni di noi, l’automobile è un possesso imprescindibile al nostro stile di vita; che se ne possieda almeno una per portare i figli a scuola o per il piacere di guidare un veicolo particolarmente performante, l’auto rappresenta, tra l’altro, il traino di diverse spese in più che ricadono sul budget della casa: costi di carattere quotidiano, come la spesa del carburante alla pompa e alle spese altrettanto frequenti della manutenzione ordinaria; ma pure costi niente affatto giornalieri, come gli esborsi dovuti agli obblighi di legge previsti, puntuali uno-due volte l’anno.
Tra questi questi ultimi, vi è il pagamento della polizza assicurativa, nella quale le tariffe oscillano per effetto dei variabili criteri di valutazione del rischio; e poi abbiamo il bollo auto, il cui rischio di sottovalutazione, ossia di eluderne il pagamento, comporta il ricevimento della cartella esattoriale, fino al fermo amministrativo. Nessuno è escluso da tali conseguenze, nemmeno in caso di vendita del veicolo.
Il bollo auto è, tra gli automobilisti, la spesa fissa per antonomia; si paga ogni dodici mesi e concernendo il possesso del veicolo, esso va assolto anche se l’auto non esce un solo giorno dal garage. Proprio per eventuale inutilizzo del mezzo, si può decidere di passare alla vendita e liberare il garage. È, quindi, in caso di acquisto di una macchina usata che può infiltrarsi il dubbio su chi deve provvedere al pagamento del bollo (o avere pericolose certezze).
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Premesso che alla scadenza del termine di pagamento, il versamento spetta al soggetto che risulta essere il proprietario secondo il PRA, quindi secondo i pubblici registri; con la compravendita, la suddetta trascrizione che convenzionalmente al nuovo proprietario, pertanto se non accade, l’Erario continuerà a chiedere il versamento dell’imposta automobilistica al vecchio, cioè al venditore.
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Non è escluso che questi voglia evitare l’aggravio ricorrendo al giudice di pace per esibirne la perdita di possesso del mezzo, oppure trascrivendo autonomamente il passaggio di proprietà e poi rivalendosi sull’acquirente per i costi sostenuti. Non c’è quindi dubbio: ad auto venduta, i bolli auto scaduti successivamente al passaggio di proprietà sono a carico dell’acquirente.