Alla morte del coniuge, l’INPS eroga alla vedova due anni di reversibilità, ma soltanto in presenza di questa condizione. Quale?
Alla morte di un pensionato, ai cari “superstiti” a suo carico durante la sua vita, spetta il diritto della pensione di reversibilità. Viene erogata dall’INPS, analogamente alla pensione indiretta, quando il deceduto è ancora un lavoratore ma in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità. I superstiti sono considerati a carico del de cuius quando persistitono le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale.
Con la pensione di reversibilità, gli aventi diritto possono accedere a una quota percentuale della pensione che già veniva liquidata al familiare deceduto: in possesso di determinati requisiti, la platea dei beneficiari va dal coniuge con figli e si estende a genitori, fratelli, sorelle e nipoti. Ovviamente, per priorità di parentela, la reversibilità raggiunge in primis vedove e vedovi.
La vedova è quindi la prima beneficiaria della pensione di reversibilità. Il trattamento spetta anche in presenza di redditi prodotti dalla superstite, sebbene possa venire decurtato ma mai revocato; non sono esclusi nemmeno i coniugi separati o divorziati. Nel caso di divorzio, però, il coniuge superstite deve dimostrare di essere titolare dell’assegno divorzile e di non essersi risposato.
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Il diritto, infatti, si prolunga fino a quando o il vedova o la vedova non convola a nuove nozze. Contraendo un nuovo matrimonio, la pensione di reversibilità cessa di essere erogata; prosegue se il vedovo convive con un nuovo partner: il nuovo rapporto non ha alcun peso sul diritto al trattamento, purché il primo non si tramuti in nuove nozze. Non si tratta di una perdita totale, però.
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Con un nuovo matrimonio, il trattamento viene ricevuto una tantum, non più mensilmente. Si tratta di una misura equivalente a due anni di trattamento erogati in un’unica soluzione; è inclusa anche la tredicesima, calcolata sulla quota di pensione percepita al momento delle nuove nozze. Per farsi liquidare le due annualità, bisogna presentare una domanda, comprensiva dei propri dati, il numero di certificato di pensione percepita e della data del nuovo matrimonio. Idem, per il coniuge separato.