Anche per il consumo di acqua, la legge tutela da indebite bollette a danno degli utenti prescrivendone il pagamento. Ma in quali casi?
Negli ultimi tempi stiamo conoscendo un periodo storico davvero gramo per il nostro rapporto con il consumo di energia, qualunque essa sia, inclusa l’acqua. Non solo dobbiamo confrontarci con la consapevolezza che le risorse non sono illimitate, ma dobbiamo quotidianamente sottoporci alla messa in discussione della nostra sicurezza consumistica (quasi spavalderia) prodotta dalle crisi internazionali e, prima ancora, dall’emergenza climatica.
Approntare quindi una politica di risparmio, in primo luogo, costituisce una legittima di difesa verso lo spauracchio del razionamento; in secondo luogo, si presta a dovere morale assunto dagli utenti per entrare in una logica di bisogni ridotti, disincentivando le iniziative di speculazione da parte di taluni gestori. L’acqua – dobbiamo farci i conti – è un bene prezioso, come si dice talvolta retoricamente: ebbene, come l’aria ce ne accorgiamo quando ci manca; più prosaicamente, quando la paghiamo cara.
Bollette acqua, alcune di esse rientrano nella prescrizione decisa dall’AIFA: attenzione a non pagarle
Nonostante i tentativi di risparmi, spesso il conto bimestrale si presenta come una dura condanna. Non sempre, però, ciò che si trasforma in cifra da pagare è consumo: le società eroganti inseriscono, tra le varie voci, i conguagli con una logica, in pratica, arbitraria. Queste ultime prevedono e presumono un determinato consumo, il quale, alla realtà dei fatti, si rivela sproporzionato; eppure gli utenti sono chiamati a pagare anche il conguaglio.
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Per questo errato addebito di consumi – minori rispetto a quelli reali – la legge soccorre il consumatore prevedendo una prescrizione più breve dei suddetti conguagli: la prescrizione, infatti, passa da dieci a due soli anni. Rientrano in questa regola i conguagli – nel caso specifico delle bollette idriche – ricevuti dal 1° gennaio 2020. Prima di questa data, i conguagli vengono prescritti in cinque anni.
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La tutela, come precisa l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (AIFA), coinvolge anche le microimprese con meno di 10 dipendenti, o con un bilancio sotto i 2 milioni di euro; analogamente, si applica pure sui ritardi di fatturazione delle normali vecchie bollette, sulle quali i due anni iniziano a scorrere dal giorno successivo alla data di scadenza.