Quando due coniugi divorziano quello più debole economicamente ha diritto all’assegno di mantenimento. E se intraprende una nuova relazione?
Quando due persone sposate decidono di lasciarsi devono fare i conti non solo con un amore finito ma anche con una serie di questioni da gestire che riguardano i rapporti patrimoniali e l’eventuale assegno divorzile che una parte deve all’altra. Tale assegno consiste in una somma di denaro che il coniuge economicamente più debole deve all’altro dopo la fine del matrimonio.
L’importo di questo assegno varia in base a diversi elementi e molto spesso per cercare una soluzione è necessario l‘intervento dei giudici. Una situazione particolare riguarda poi coloro che, dopo il divorzio, intraprendono una nuova relazione. In questo casa c’è la perdita del diritto dell’assegno o lo si può continuare a percepire? Scopriamolo insieme.
Nel 2018 la Corte di Cassazione stabilì la perdita del diritto alla percezione della somma di denaro da parte del coniuge che instaurava una nuova relazione. Qualche anno dopo, e precisamente nel 2021, questa sentenza è stata ribaltata dalla stessa Cassazione che ha stabilito il mantenimento dell’obbligo dell’assegno anche se il coniuge intraprende una nuova relazione.
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A prescindere della nuova relazione, infatti, l’ex coniuge che è privo di mezzi economici per il suo sostentamento o che non può procurarseli deve ricevere l’assegno divorzile. A questo punto, però, bisogna fare una importante precisazione relativa al preciso ammontare da corrispondere.
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L’assegno divorzile ha una duplice funzione: compensativa e assistenziale. I giudici specificano che a venir meno con lo scioglimento del legame coniugale è la funzione assistenziale, ma non anche quella compensativa. Quest’ultima va oltre il mero tenore di vita da mantenere anche dopo la fine della relazione: anche dopo la fine del matrimonio si vuole dare un corrispettivo all’ex coniuge per i sacrifici che ha fatto per la famiglia.
In questo caso l’assegno non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio o che si intrattiene nella nuova relazione ma dipende dal contributo concretamente apportato alla famiglia dal coniuge beneficiario, tenendo anche in considerazione la durata del rapporto matrimoniale.