Dal 1° luglio, le Partite Iva forfettarie dovranno emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico. Vediamo come
Dal 1° luglio prossimo avverrà una piccola rivoluzione per i possessori di Partiva Iva, e in particolare coloro che hanno aderito al regime forfettario, ossia il regime di semplificazione dell’IVA, sostitutivo dell’IRPEF. Sono coloro i quali, fino al limite massimo di ricavi di 65.000 euro, beneficiano di una tassazione secca, del 15%, che per i primi cinque anni dall’apertura dell’attività di lavoro autonomo, scende al 5%; l’IVA sugli acquisti non viene detratta ma nemmeno si addebita l’IVA in fattura ai propri clienti, né la si liquida né la si versa.
A margine, un ulteriore vantaggio ha riguardato il fatto che fino ad ora non vi è stato l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronica; quindi, ancora fino al 30 giugno, coloro che non si adegueranno in anticipo, potranno fatturare anche in altri formati, inviare per posta elettronica ai loro clienti la fattura in formato pdf ma poi, alla suddetta data, dovranno passare definitivamente alla fatturazione elettronica.
Della fattura cartacea, la fattura elettronica eredita le stesse informazioni contenute all’interno del documento: i dati del cliente, i dati del fornitore, la descrizione dei prodotti o dei servizi erogati. La differenza sostanziale sta che si tratta di un documento digitale. La fattura viene predisposta in formato XML, viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), e da lì viene fatta pervenire al cliente tramite il codice destinatario (codice Univoco) o con l’indirizzo PEC del destinatario (cioè il cliente e contribuente).
Al Sistema di Interscambio può pervenire, ogni volta, la fattura singola oppure un lotto di fatture. Il richiedente può conservare – a sua volta – elettronicamente le fatture ricorrendo al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate. L’esonero dall’obbligo di fatturare elettronicamente è attribuito alle Partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi fino e pari a 25.000 euro: ma tale esclusione durerà fino al 31 dicembre 2023.
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Le piccole Partite IVA in un primo tempo esonerate, dovranno, anche loro, “trasferirsi” al Sistema di Interscambio entro il 1° gennaio 2024. Per l’emissione in formato elettronico, il titolare di Partita IVA Forfettaria deve avvalersi di un software (l’Agenzia delle Entrate ne mette uno a disposizione gratuitamente sul suo portale) il quale genera la fattura nel formato XML e la invia, in seguito, al Sistema di Interscambio (SdI).
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Come primo passo, la compilazione prevede i dati del mittente: ragione sociale, nome e cognome, indirizzo; numero di Partita IVA; regime fiscale (RF19 per Regime Forfettario); cassa previdenziale. Si procede, in secondo luogo, inserendendo i dati del cliente: ragione sociale, nome e cognome, indirizzo; numero di Partita IVA; codice univoco del destinatario della fattura; PEC del cliente. Infine, i dati della fatturazione: la data; il numero progressivo; i prodotti e servizi venduti/erogati; i dati di pagamento.