Quando il titolare del mutuo non riesce più a pagare la rata, interviene il suo garante. Ma quali rischi corre?
La drammaticità degli eventi che stiamo vivendo ci sta insegnando come ciascun aspetto della realtà rappresenti una variabile dalla natura pressoché economica. Come abbiamo avuto modi di riscontrare, dai fatti di guerra di ieri e di oggi, dalle crisi energetiche, sanitarie, ai casi di implosione finanziaria, tutti questi episodi della storia si tramutano in spietate voci economiche che si riflettono nell’universo speculativo dei beni e servizi.
Tutto ciò vede scatenare le difficili fluttuazioni nel grande e agitato mare del mercato, senza escludere lo stato di salute dei tassi d’inflazione e tassi di interesse, agitatori del costo sia del denaro che dei rendimenti. I cittadini, come passivi osservatori di questa materia economica che regola in basso o in alto i loro profitti personali, pagano lo scotto gravato dalle condizioni degli interessi di debito. In piena flessione economica, chi ha progettato l’acquisto di una casa e lo ha attuato sottoscrivendo un mutuo, vede il problema di mantenere, con l’istituto di credito, integre le garanzie di rifondere la liquidità richiesta.
Le conseguenze alle quali si potrebbe andare incontro a causa dei problemi a pagare la rata mensile, non coinvolgono soltanto il titolare del finanziamento, ma anche il suo garante. Va premesso che per sopraggiunte difficoltà dovute ad accertate circostanze di gravità, la legge, in vigore con decreto ministeriale sin dal 2016, prevede l’obbligo da parte della banca di attendere 18 rate non pagate prima di procedere con il pignoramento della casa: di qui, si può tentare di ottenere persino la sospensione dei pagamenti e una rielaborazione dello stesso piano di finanziamento.
A margine del ruolo dell’intestatario del mutuo, vi è il garante, figura fondamentale per ottenere un finanziamento. Egli sottoscrive il suo impegno con la banca apponendo la sua firma, quale garanzia del pagamento di un prestito richiesto da un parente o da un amico nel caso in cui quest’ultimo non riesca più a farsi carico dell’estinzione del finanziamento. Prima che il titolare rischi il pignoramento o l’iscrizione al CRIF, interviene il garante, avendo anticipatamente manifestato la responsabilità al pagamento sicuro del debito grazie a un’adeguata copertura finanziaria.
Il garante, quindi, prende il posto del debitore e paga la rata, avendo ben chiare condizioni e scadenze, tra cui gli obblighi che normalmente sono inclusi in un contratto di prestito: la consensualità, nel senso che il garante ha dato il consenso a diventare fideiussore obbligandosi nei confronti della banca o dell’istituto finanziario creditore; la bilateralità del rapporto tra garante e banca; la libera forma di garanzia; la validità della fideiussione, anche se ignorata dal debitore.
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Potrebbe trattarsi di intero o parziale pagamento del prestito a carico del garante. Come per il debitore, anch’egli si espone col suo intero patrimonio, senza alcun limite da parte del creditore ad attingere sulla disponibilità di beni. Nei confronti della banca, il garante intrattiene il rapporto secondo due tipi di fideiussione: la fideiussione solidale, quando la banca agire indistintamente nei confronti del debitore e del garante; la fideiussione con beneficio d’ordine, cioè quando il creditore deve prima compensare attraverso il patrimonio del debitore e solo successivamente ricorrere a quello del garante.
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È importante, dunque, seguire alcune semplici regole per affrontare consapevolmente un onere di questo tipo: un’opportuna informazione (economica) circa la persona per la quale si sta impegnando in prima persona; essere a conoscenza delle condizioni del contratto di fideiussione e delle relative scadenze, perché l’istituto di credito, infatti, non avvisa quando la rata non è stata pagata; monitorare, in tal senso, la buona condotta del debitore; e scegliere una fideiussione flessibile.