Mancano pochi giorni al termine della scadenza di pagamento relativo all’IMU. Ecco le conseguenze per chi non versa nemmeno l’acconto
Nell’idioma delle tasse, il mese di giugno è il mese dei pagamenti da parte dei contribuenti. In particolare, si deve quanto concerne la prima tranche annuale delle scadenze fiscali: la prima rata dei versamenti dei sostituti d’imposta, l’IVA, l’IRPEF e l’Imposta Municipale su immobili e terreni (IMU). Prime rate, appunto; dopodiché le seconde sono rimandate per i mesi di novembre e dicembre.
Insomma, almeno per coloro su cui nulla osta di versare quanto il Fisco richiede, è bene che lo facciano, si tolgano il pensiero per trascorrere un’estate disimpegnata. E a proposito. di bella stagione, sono chiamati al dovere i proprietari di seconde case, impegnati in questi giorni, e fino al 16 giugno, col pagamento dell’IMU – appunto – in misura intera, o in alternativa con versamento della prima rata.
Riscossa dai Comuni, l’imposta municipale sugli immobili non è applicata, dal 2014, sul possesso di abitazioni principali, ad eccezion fatta per le abitazioni considerate come cosiddette case di lusso, ossia accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ma al di fuori del contesto residenziale, l’IMU va pagata anche sulle prime case se esse siano ville, dimore storiche o di tipo signorile.
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Quest’anno (ma solo per il 2022), sono esentati dal pagamento dell’IMU anche i titolari di fabbricati (D/3) allestiti a teatri, sale e spettacoli cinematografici, i quali si aggiungeranno agli storici beneficiari: nudo proprietario (se c’è un usufrutto); inquilino; società di leasing concedente; comodatario; l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile; infine, il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.
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Chi non paga entro il 16 giugno, è logico che rinuncia anche alla formula della rateizzazione. Se si provvede oltre tale scadenza, bisogna aggiungere all’imposta la sanzione e gli interessi applicati sul numero dei giorni di ritardo, secondo il tasso legale di: fino a 14 giorni di ritardo (cioè fino al 30 giugno compreso), 0,1%; dal 15° al 30° giorno, 1,5%; dal 31° al 90° giorno, 1,67%; dal 91° giorno e fino a un anno di ritardo, 3,75%.