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Imu, cosa succede a chi non pagherà il 16 giugno?

Mancano pochi giorni al termine della scadenza di pagamento relativo all’IMU. Ecco le conseguenze per chi non versa nemmeno l’acconto

IMU (Foto Adobe)

Nell’idioma delle tasse, il mese di giugno è il mese dei pagamenti da parte dei contribuenti. In particolare, si deve quanto concerne la prima tranche annuale delle scadenze fiscali: la prima rata dei versamenti dei sostituti d’imposta, l’IVA, l’IRPEF e l’Imposta Municipale su immobili e terreni (IMU). Prime rate, appunto; dopodiché le seconde sono rimandate per i mesi di novembre e dicembre.

Insomma, almeno per coloro su cui nulla osta di versare quanto il Fisco richiede, è bene che lo facciano, si tolgano il pensiero per trascorrere un’estate disimpegnata. E a proposito. di bella stagione, sono chiamati al dovere i proprietari di seconde case, impegnati in questi giorni, e fino al 16 giugno, col pagamento dell’IMU – appunto – in misura intera, o in alternativa con versamento della prima rata.

Imu: se in ritardo, si pagano sanzioni e interessi oltre l’imposta

IMU (Foto Pixabay)

Riscossa dai Comuni, l’imposta municipale sugli immobili non è applicata, dal 2014, sul possesso di abitazioni principali, ad eccezion fatta per le abitazioni considerate come cosiddette case di lusso, ossia accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ma al di fuori del contesto residenziale, l’IMU va pagata anche sulle prime case se esse siano ville, dimore storiche o di tipo signorile.

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Quest’anno (ma solo per il 2022), sono esentati dal pagamento dell’IMU anche i titolari di fabbricati (D/3) allestiti a teatri, sale e spettacoli cinematografici, i quali si aggiungeranno agli storici beneficiari: nudo proprietario (se c’è un usufrutto); inquilino; società di leasing concedente; comodatario; l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile; infine, il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.

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Chi non paga entro il 16 giugno, è logico che rinuncia anche alla formula della rateizzazione. Se si provvede oltre tale scadenza, bisogna aggiungere all’imposta la sanzione e gli interessi applicati sul numero dei giorni di ritardo, secondo il tasso legale di: fino a 14 giorni di ritardo (cioè fino al 30 giugno compreso), 0,1%; dal 15° al 30° giorno, 1,5%; dal 31° al 90° giorno, 1,67%; dal 91° giorno e fino a un anno di ritardo, 3,75%.

Pubblicato da
Roberto Alciati